L’Italia sta per approvare il decreto legislativo che introduce il regime sanzionatorio per il Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (GPSR).
Con l’entrata in vigore prevista per marzo 2026, gli operatori economici devono prepararsi a un quadro normativo severo.
Le nuove sanzioni GPSR includono ammende fino a 150.000€, sanzioni amministrative fino a 40.000€ e, nei casi più gravi, conseguenze penali che prevedono l’arresto.
Adeguarsi al Regolamento (UE) 2023/988 non è più un’opzione, ma un imperativo per continuare a operare sul mercato italiano.
Cosa introduce il nuovo decreto di attuazione del GPSR?
Il decreto riscrive parte del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), rendendo obbligatori nuovi strumenti di vigilanza e chiarendo regole critiche per chi vende prodotti in Italia.
Sebbene il Regolamento (UE) 2023/988 sia già applicabile in tutta l’Unione Europea, è questo decreto nazionale a definire il quadro operativo per l’Italia, stabilendo le specifiche sanzioni e le autorità di controllo designate.
Questo lo rende un passaggio normativo cruciale per tutti gli operatori economici, trasformando i principi del regolamento in obblighi concreti e sanzionabili.
Le modifiche più significative al Codice del Consumo:
- Ambito di applicazione: viene eliminata la vecchia normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/95/CE. Il nuovo art. 102 stabilisce che le norme si applicano a tutti i prodotti definiti dal GPSR (inclusi quelli venduti online) non coperti da normative settoriali specifiche (es. giocattoli o macchine hanno le loro norme, ma il GPSR si applica per i rischi residui).
- Lingua italiana obbligatoria: viene ribadito l’obbligo inderogabile di fornire avvertenze, istruzioni di sicurezza e informazioni destinate ai consumatori (es. avvisi di richiamo prodotto) in lingua italiana.
- Vigilanza digitale: l’utilizzo del Safety Business Gateway diventa il canale obbligatorio per le aziende per segnalare incidenti e prodotti pericolosi alle autorità. La digitalizzazione della vigilanza rende le comunicazioni tracciabili e le omissioni facilmente identificabili.
- Poteri alle autorità: l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza ottengono accesso diretto al sistema di allerta rapido europeo (Safety Gate). Questo potenziamento non è un semplice aggiornamento: conferisce loro la capacità di bloccare le merci non conformi prima ancora che entrino nel mercato, basandosi su segnalazioni provenienti da tutta Europa.
In pratica, questo significa che la sorveglianza sul mercato diventa più pervasiva e digitalizzata, chiudendo molte delle lacune che in passato permettevano la circolazione di prodotti non conformi.
Queste modifiche normative portano con sé la loro logica conseguenza: un nuovo e severo regime sanzionatorio progettato per punire la negligenza e garantire il rispetto delle regole.
Quali sono le nuove sanzioni GPSR dal 2026?
Il nuovo Articolo 112 del Codice del Consumo introduce un sistema punitivo a due livelli, distinguendo tra violazioni di sicurezza sostanziali (con rischio penale) e inadempienze formali.
Il cuore della riforma risiede nella definizione di pene precise e severe che sanciscono come la conformità sia un requisito non negoziabile per operare sul mercato.
La distinzione tra illeciti formali e sostanziali permette alle autorità di modulare la risposta sanzionatoria in base alla gravità della condotta, colpendo con la massima durezza chi mette a rischio la sicurezza dei consumatori.
| Condotta Illecita | Soggetti Coinvolti | Tipo Sanzione | Importo o Pena |
|---|---|---|---|
| Immissione o messa a disposizione sul mercato di un prodotto pericoloso | Fabbricante, Importatore, Distributore, Fornitore di Servizi di Logistica | PENALE |
Arresto: 6 mesi – 1 anno Ammenda: 10.000 € – 100.000 € (Fino a 150.000 € se il rischio è grave) |
| Mancata redazione di documentazione tecnica o analisi dei rischi | Fabbricante, Importatore | AMMINISTRATIVA | 2.500 € – 25.000 € |
| Violazione di obblighi formali (etichette, contatti, lingua, processi interni) | Tutti gli operatori | AMMINISTRATIVA | 2.500 € – 25.000 € |
| Mancata cooperazione con le Autorità o mancata notifica di incidenti | Tutti gli operatori | AMMINISTRATIVA | 4.000 € – 40.000 € |
| Inottemperanza a ordine dell’Autorità (es. rifiuto ritiro o rimozione link) | Tutti (inclusi Marketplace online) | AMMINISTRATIVA | 3.000 € – 30.000 € |
SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ETICHETTATURA NON CONFORME
Importo ridotto calcolato ai sensi della Legge 689/81 (valore minore fra il doppio del minimo edittale e 1/3 del massimo)
Fino ad oggi: € 1.032 (il doppio di € 516)
Nuovo regime: € 5.000 (il doppio di € 2.500)
Queste sanzioni non sono dirette solo ai fabbricanti, ma si estendono con precisione a ogni anello della catena di fornitura, rendendo tutti gli operatori responsabili della sicurezza dei prodotti che trattano.
I consumatori potranno segnalare alle autorità i prodotti ritenuti pericolosi direttamente tramite il portale Consumer Safety Gateway, con l’obbligo per le autorità di vigilanza di verificare la fondatezza della segnalazione e fornire al segnalante un riscontro puntuale sull’esito degli accertamenti.
I prodotti “immessi sul mercato” prima del 13 dicembre 2024 potranno continuare ad essere distribuiti al consumatore finale senza limiti di tempo, fino a esaurimento scorte, a patto che siano conformi alla vecchia Direttiva 2001/95/CE.
Gli introiti derivanti dalle sanzioni verranno assegnati ai capitoli di spesa delle autorità di vigilanza: questo meccanismo di autofinanziamento porterà inevitabilmente a una considerevole intensificazione delle attività di controllo e delle ispezioni su tutto il territorio nazionale.
Chi rischia di più? Le responsabilità di importatori e distributori
Il legislatore ha adottato un principio inequivocabile: la responsabilità della sicurezza è diffusa e solidale. La formulazione del futuro Art. 112 (Sanzioni), “l’operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 102, comma 1, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro“, è tale da coinvolgere attivamente ogni operatore economico, dal fabbricante fino al negoziante al dettaglio.
Dai fabbricanti ai distributori, nessuno può considerarsi esente da obblighi e sanzioni.
Il Fabbricante: sicurezza “by design”
Il fabbricante è il responsabile primario del prodotto e colui che ne deve garantire la sicurezza fin dalla fase di progettazione.
La legge gli impone un approccio proattivo: non basta che il prodotto “funzioni”, ma deve essere accompagnato da una prova documentale della sua innocuità. È l’unica figura obbligata a redigere l’analisi dei rischi e il fascicolo tecnico, documenti che deve conservare per dieci anni e che costituiscono la sua principale linea di difesa (o di accusa) in caso di controlli.
L’importatore: il garante senza scuse
L’importatore è, insieme al fabbricante, la figura più esposta.
Agendo come primo punto di ingresso del prodotto nel mercato europeo, la legge gli attribuisce il ruolo di garante della sicurezza. Non può invocare la “buona fede” o scaricare la colpa sul fornitore estero poiché ha un onere di verifica attiva e sostanziale.
Caso pratico: un importatore immette in Italia un articolo decorativo stagionale.
Se questo è privo del fascicolo tecnico e dell’analisi dei rischi (es. può essere attrattivo per i bambini), rischia una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 €.
Se, però, lo stesso prodotto si rivela pericoloso e causa un incidente (es. distacco di piccole parti e ingestione da parte di un bambino di età inferiore ai 3 anni), l’importatore rischia l’arresto e un’ammenda fino a 100.000 €.
Il distributore: un controllo non solo formale
Anche i distributori, inclusi i negozianti al dettaglio, hanno precise responsabilità.
Sebbene il loro dovere di controllo sia principalmente formale (verifica delle etichette, presenza dei contatti del produttore, integrità dell’imballaggio), possono incorrere nella fattispecie penale se vendono un prodotto che si rivela pericoloso, salvo poter dimostrare di aver esercitato la massima diligenza possibile nei controlli formali e che il difetto di sicurezza era “occulto”, ovvero non riconoscibile attraverso un esame standard del prodotto e della sua documentazione di base.
L’analisi di questi rischi rende evidente la necessità di adottare un approccio proattivo e di implementare misure preventive concrete per mappare e mitigare le proprie responsabilità.
Stato dell’arte e tempistiche (aggiornamento al 31 Gennaio 2026)
- Stato attuale: lo schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 368 (testo ufficiale), si trova nella fase conclusiva dell’iter parlamentare.
- Scadenza pareri: il termine ultimo per l’espressione dei pareri obbligatori da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato è fissato al 18 febbraio 2026.
- Approvazione finale: una volta acquisiti i pareri (o decorso il termine), il Governo procederà all’approvazione definitiva del testo in Consiglio dei Ministri.
- Previsione pubblicazione: è ragionevole attendersi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tra la fine di febbraio e la prima decade di marzo 2026.
- Entrata in vigore: il decreto diventerà operativo il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’Italia sta chiudendo il cerchio sull’attuazione del GPSR con un regime sanzionatorio che non perdona la negligenza. La compliance non è un costo accessorio, ma la polizza assicurativa per la sopravvivenza dell’azienda sul mercato.
Il passaggio da una conformità “reattiva” a una “preventiva” è quanto mai necessario!
Domande frequenti (FAQ)
Quando entrano in vigore le nuove sanzioni GPSR in Italia?
L’approvazione del decreto è prevista tra fine febbraio e inizio marzo 2026. Tuttavia, le autorità già effettuano controlli sulla base del Regolamento UE; il decreto fornirà solo lo strumento sanzionatorio specifico.
Anche un distributore rischia sanzioni penali come un importatore?
Sì. Se vende un prodotto che si rivela pericoloso, rientra nella stessa fattispecie penale. Può difendersi solo dimostrando la massima diligenza nei controlli formali e che il difetto era occulto e non riconoscibile.
Le avvertenze sui prodotti devono essere per forza in italiano?
Sì. Il nuovo Art. 104 del Codice del Consumo sancisce l’obbligo inderogabile della lingua italiana per avvertenze, istruzioni e informazioni di sicurezza destinate ai consumatori.
Cosa rischio se non segnalo un prodotto pericoloso tramite il Safety Business Gateway?
Si rischia una sanzione amministrativa che va da 4.000 € a 40.000 € per mancata cooperazione o mancata notifica di incidenti, come previsto dal nuovo regime sanzionatorio.
Avere i test report di un prodotto è sufficiente per essere conformi?
No. I test report da soli non bastano. È obbligatorio disporre di un fascicolo tecnico completo che includa una specifica e aggiornata analisi dei rischi per ogni prodotto.
Hai bisogno di supporto per la conformità dei tuoi prodotti?
Non lasciare che la conformità diventi un ostacolo.
Sono a disposizione anche per una conversazione informale e senza impegno.