GPSR

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Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) stabilisce norme essenziali per garantire che ogni prodotto venduto nel mercato dell’Unione Europea sia sicuro.

Dal 13 dicembre 2024, questo regolamento ha sostituito la precedente direttiva introducendo obblighi specifici per tutti gli operatori economici della filiera, dal fabbricante al distributore. L’obiettivo primario è innalzare il livello di protezione della salute dei consumatori.

Indice dei contenuti
    Ing. Antonio Gargasole

    AUTORE: ING. ANTONIO GARGASOLE

    Consulente esperto in conformità prodotti no-food.

    20 anni di esperienza diretta nella Grande Distribuzione europea.

    Aiuto le aziende a prevenire rischi e sanzioni.

    Regolamento (UE) 2023/988: l’essenziale da sapere

    Dal 13 dicembre 2024, il mercato dell’Unione Europea è regolato dal Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, noto come GPSR (General Product Safety Regulation).

    Questa normativa sostituisce la precedente Direttiva 2001/95/CE, introducendo un quadro di regole più stringente e moderno. L’obiettivo principale del GPSR è garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo principi e obblighi chiari per tutti gli operatori. Comprendere i fondamenti di questo regolamento è il primo passo per assicurare la conformità dei propri prodotti.

    I principi fondamentali del GPSR

    Per affrontare in modo strategico il nuovo quadro normativo, è essenziale comprendere i pilastri su cui si fonda l’intero regolamento GPSR. Questi principi definiscono lo spirito della legge e guidano l’interpretazione degli obblighi per ogni operatore economico. Avere chiari questi concetti cardine permette di organizzare i propri processi interni in modo proattivo e conforme.

    • Ogni prodotto deve essere sicuro: qualsiasi prodotto destinato ai consumatori del mercato UE, o che, prevedibilmente, possa essere da loro utilizzato, deve obbligatoriamente essere sicuro.

    • La sicurezza riguarda tutti gli aspetti del prodotto e tutti i rischi: la valutazione della sicurezza deve coprire ogni componente, incluse le informazioni, le istruzioni e le avvertenze. Si estende a tutti i rischi potenziali per la salute (fisici, mentali, ambientali), con un’attenzione particolare ai soggetti più fragili (bambini, anziani, persone con disabilità).

    • Tutti gli operatori commerciali sono soggetti a obblighi: nessun operatore è escluso. Indipendentemente da dimensione e fatturato, ogni attore della filiera ha responsabilità specifiche in base al proprio ruolo e può essere sanzionato in caso di inadempienza.

    Questi principi chiariscono che la sicurezza non è un’opzione, ma un requisito fondamentale che ogni operatore economico deve garantire attraverso un processo strutturato.

    E’ quanto richiede esplicitamente l’articolo 14 del Regolamento:

    Processi interni per la sicurezza dei prodotti

    Gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di conformarsi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

    Come si garantisce la sicurezza di un prodotto?

    Il GPSR impone un processo continuo e documentato, che va ben oltre una semplice autodichiarazione del fornitore o l’assenza di reclami. Si tratta di un ecosistema di attività interconnesse che accompagnano il prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.

    Ecosistema della sicurezza secondo il regolamento GPSR

    Gli elementi chiave di questo processo includono:

    • Progettazione: la fase iniziale in cui si gettano le basi per raggiungere l’elevato livello di sicurezza richiesto dal regolamento.

    • Analisi dei rischi: un’attività fondamentale attraverso cui il fabbricante deve identificare, valutare e mitigare i rischi intrinseci del prodotto. Una corretta analisi dei rischi nel contesto del Regolamento è il fondamento di ogni percorso di conformità.

    • Documentazione tecnica: l’approccio adottato per garantire la sicurezza deve essere formalizzato in un fascicolo tecnico, dimostrabile e disponibile per le autorità.

    • Etichettatura: informazioni complete e corrette sul prodotto e sull’imballaggio assicurano la tracciabilità, tutelando sia i consumatori che gli operatori economici.

    • Istruzioni e informazioni di sicurezza: gli utenti devono ricevere istruzioni chiare, complete e comprensibili per un utilizzo sicuro del prodotto.

    • Sistemi di gestione della conformità: gli operatori economici sono tenuti a implementare processi interni per gestire e monitorare costantemente la sicurezza dei prodotti.

    • Responsabile UE: per ogni prodotto deve essere designato un operatore economico stabilito nell’UE, che funga da punto di contatto e garante per le autorità di vigilanza.

    • Post-vendita: la gestione della sicurezza prosegue anche dopo la vendita, attraverso la raccolta e l’analisi delle informazioni provenienti dal mercato per attivare eventuali azioni correttive.

    Un’analisi dei rischi accurata costituisce il fondamento di ogni percorso di sicurezza secondo il GPSR. Approfondimenti su metodi, strumenti e responsabilità sono disponibili nella sezione dedicata all’analisi dei rischi nel contesto del Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.

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    Una responsabilità condivisa lungo la filiera

    Schema della catena di responsabilità secondo il regolamento GPSR

    Il GPSR adotta un approccio olistico alla sicurezza dei consumatori, riconoscendo che questa non è compito esclusivo del fabbricante. Il regolamento attribuisce obblighi specifici e proporzionati a ciascun operatore economico che interviene nella catena di approvvigionamento e distribuzione nel mercato UE.

    Il mancato rispetto di tali obblighi espone tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

    Una chiara attribuzione di compiti lungo l’intera catena mira a garantire che solo prodotti sicuri raggiungano i consumatori europei, creando una rete di controllo e responsabilità più solida ed efficace.

    Fabbricante

    Chi produce un bene o lo fa progettare/produrre e lo commercializza con il proprio nome.

    Obblighi Chiave
    • Garantire la sicurezza “by design”: Eseguire un’analisi dei rischi interna prima dell’immissione sul mercato.
    • Redigere e conservare la documentazione tecnica: Deve essere conservata per 10 anni e fornita su richiesta alle autorità.
    • Apporre le informazioni di tracciabilità: Includere identificativo del prodotto, proprio nome e contatti.

    Importatore

    Chi immette sul mercato dell’UE un prodotto proveniente da un paese terzo.

    Obblighi Chiave
    • Verificare la conformità del fabbricante: Assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l’analisi dei rischi e redatto la documentazione tecnica.
    • Aggiungere i propri dati: Il nome e l’indirizzo dell’importatore devono essere chiaramente visibili sul prodotto.
    • Non immettere prodotti non conformi: In caso di dubbi sulla sicurezza, informare il fabbricante e le autorità.

    Distributore

    Qualsiasi operatore nella catena di fornitura, diverso dal fabbricante o dall’importatore.

    Obblighi Chiave
    • Agire con la dovuta diligenza: Verificare la presenza delle informazioni obbligatorie sul prodotto prima di renderlo disponibile.
    • Informare gli altri operatori dei rischi: Segnalare immediatamente al fabbricante o all’importatore qualsiasi problema di sicurezza.

    Rappresentante Autorizzato

    Persona fisica o giuridica stabilita nell’UE con mandato scritto di un fabbricante.

    Obblighi Chiave
    • Agire come tramite con le autorità: Fornire la documentazione sulla sicurezza del prodotto e cooperare su richiesta.
    • Informare il fabbricante sui rischi: Segnalare immediatamente ogni sospetto che un prodotto possa essere pericoloso.

    Fornitore di Servizi Logistici

    Chi offre servizi come magazzinaggio, imballaggio o spedizione per conto terzi.

    Obblighi Chiave
    • Può diventare automaticamente la Persona Responsabile: Assume questo ruolo se non ci sono altri operatori (fabbricante, importatore) stabiliti nell’UE.

    La Persona Responsabile nell’UE

    Chi è la Persona Responsabile?

    È obbligatoria per ogni prodotto. Può essere il fabbricante (se UE), l’importatore, il rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi logistici.

    • Essere il punto di contatto ufficiale nell’UE: Il suo nome e i suoi contatti devono essere indicati chiaramente sul prodotto o sulla sua confezione.
    • Verificare la conformità del prodotto: Assicurarsi che la documentazione tecnica sia stata redatta e sia disponibile per le autorità.
    • Cooperare e agire in caso di rischi: Informare le autorità, cooperare alle richieste e garantire l’adozione di misure correttive.
    Affrontare il GPSR richiede un piano d’azione chiaro e un’implementazione accurata. Assicurare la conformità dei propri prodotti è un investimento strategico fondamentale.
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    Domande frequenti (FAQ)

    1. Il regolamento GPSR si applica a tutti i prodotti che importo nel mercato UE?
    Sì, il regolamento si applica a ogni prodotto direttamente destinato ai consumatori del mercato UE o che sia prevedibilmente utilizzabile da essi. L’obbligo fondamentale è che ogni prodotto immesso sul mercato sia sicuro.
    2. Come importatore, quali sono i miei obblighi principali secondo il GPSR?
    Gli obblighi principali sono: verificare che il fabbricante abbia adempiuto ai suoi doveri (analisi dei rischi, documentazione tecnica, tracciabilità), apporre i propri dati di contatto sul prodotto, non immettere sul mercato prodotti ritenuti non conformi e cooperare con le autorità in caso di problemi di sicurezza.
    3. Il fascicolo tecnico e l’analisi dei rischi sono obbligatori per ogni prodotto?
    Sì. Il GPSR stabilisce che il fabbricante deve eseguire un’analisi dei rischi e redigere la documentazione tecnica. L’importatore ha l’obbligo di verificare che questi adempimenti siano stati eseguiti prima di immettere il prodotto sul mercato.
    4. In cosa consiste l’analisi dei rischi?
    L’analisi dei rischi GPSR è un obbligo stringente per i fabbricanti, da svolgere su ogni prodotto di consumo prima dell’immissione sul mercato. Pur non prescrivendo il metodo, il regolamento richiede almeno: identificare tutti i potenziali pericoli lungo il ciclo di vita; stimare e valutare i rischi; definire le misure adottate per eliminare o attenuare tali rischi. L’obiettivo è minimizzare i rischi e dimostrare che il rischio residuo sia minimo o nullo.
    5. Sono necessarie valutazioni dei rischi individuali per ciascun prodotto fabbricato, oppure è possibile effettuare una valutazione dei rischi per una tipologia di prodotto nel suo insieme?
    Il GPSR non prescrive le modalità della valutazione dei rischi da effettuare da parte dei fabbricanti. L’obbligo consiste invece nel predisporre la documentazione tecnica, che includa le caratteristiche essenziali di sicurezza del prodotto e i risultati della valutazione interna dei rischi. Ogni prodotto deve disporre di tale documentazione. La possibilità per il fabbricante di utilizzare, ad esempio, un modello comune con modifiche minori per ciascun articolo deve essere valutata caso per caso; ciò che è importante è che le informazioni rilevanti siano incluse nella documentazione tecnica.
    6. Se importo un prodotto da un paese extra-UE e sostituisco il packaging e/o l’etichettatura applicando il mio brand, dal punto di vista legale resto sempre l’importatore?
    No, legalmente l’importatore non resta tale. Chi immette un prodotto sul mercato apponendovi il proprio marchio è legalmente considerato un fabbricante ed è soggetto ai relativi obblighi.
    7. Cosa significa “Responsabile UE” e sono obbligato ad averne uno?
    Il “Responsabile UE” è un operatore economico stabilito nell’Unione (fabbricante UE, importatore, mandatario o fornitore di logistica) che agisce come garante e punto di contatto per le autorità. Sì, per ogni prodotto immesso sul mercato UE deve esistere un Responsabile UE; se si importa da un paese extra-UE, l’importatore ricopre questo ruolo.
    8. Cosa succede se un prodotto che ho importato si rivela non sicuro?
    Se si scopre che un prodotto importato è pericoloso, si ha l’obbligo di adottare immediatamente misure correttive (ad esempio, il ritiro dal mercato) e di informare le autorità, i consumatori e il fabbricante del rischio riscontrato.
    Autore: Ing. Antonio Gargasole · Ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2025