GPSR – Regolamento (UE) 2023/988

GPSR – Regolamento (UE) 2023/988
Regolamento (UE) 2023/988

Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, noto come GPSR, stabilisce il quadro europeo per garantire che i prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione siano sicuri.

Dal 13 dicembre 2024, il GPSR ha sostituito la Direttiva 2001/95/CE. In Italia, il quadro nazionale di adeguamento e sanzione è stato aggiornato dal D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78, in vigore dal 16 maggio 2026.

Applicabile dal 13 dicembre 2024 Obblighi per tutta la filiera Sanzioni italiane dal 16 maggio 2026
Aggiornamento Italia Sanzioni GPSR: nuovo art. 112 Codice del Consumo Il D.Lgs. 78/2026 ha sostituito l’art. 112 del Codice del Consumo, introducendo sanzioni penali e amministrative per prodotti pericolosi, mancata cooperazione, violazione degli obblighi GPSR e inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità. Leggi l’approfondimento sulle sanzioni GPSR
Indice dei contenuti
    Ing. Antonio Gargasole

    AUTORE: ING. ANTONIO GARGASOLE

    Consulente esperto in conformità prodotti no-food.

    20 anni di esperienza diretta nella Grande Distribuzione europea.

    Supporto le aziende nella prevenzione di rischi, contestazioni e sanzioni.

    Regolamento (UE) 2023/988: l’essenziale da sapere

    Il GPSR disciplina la sicurezza generale dei prodotti di consumo nel mercato dell’Unione. Si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, inclusi i prodotti venduti online o tramite altri canali di vendita a distanza, quando non esistono disposizioni specifiche dell’Unione che coprono lo stesso rischio di sicurezza.

    L’obiettivo del regolamento è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, imponendo agli operatori economici un approccio preventivo: il prodotto deve essere valutato prima della vendita, documentato, tracciabile e monitorato anche dopo l’immissione sul mercato.

    Prodotto sicuro Obbligo generale per ogni prodotto destinato ai consumatori.
    Analisi dei rischi Valutazione interna prima dell’immissione sul mercato.
    Documentazione Fascicolo tecnico coerente con il prodotto commercializzato.
    Tracciabilità Identificazione di prodotto e operatori della filiera.
    Post-vendita Gestione di reclami, incidenti, richiami e azioni correttive.

    I principi fondamentali del GPSR

    Per applicare correttamente il GPSR occorre partire dai suoi principi operativi. Non si tratta solo di avere un’etichetta corretta o un test report archiviato: la sicurezza deve essere governata lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

    • Ogni prodotto deve essere sicuro: qualsiasi prodotto destinato ai consumatori del mercato UE, o prevedibilmente utilizzabile da essi, deve essere sicuro, ai sensi dell’obbligo generale di sicurezza del Reg. (UE) 2023/988.
    • La sicurezza riguarda tutti gli aspetti del prodotto: la valutazione deve considerare caratteristiche, composizione, imballaggio, istruzioni, avvertenze, categorie di consumatori esposti e uso ragionevolmente prevedibile.
    • Tutti gli operatori economici hanno obblighi: fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica e marketplace devono adempiere agli obblighi previsti dal GPSR in funzione del proprio ruolo.

    Processi interni per la sicurezza dei prodotti

    Gli operatori economici devono disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di conformarsi alle prescrizioni pertinenti del GPSR, secondo l’art. 14 Reg. (UE) 2023/988.

    Come si garantisce la sicurezza di un prodotto?

    Il GPSR richiede un processo continuo e documentato. L’assenza di reclami o la dichiarazione del fornitore non bastano: l’azienda deve poter dimostrare che il prodotto è stato valutato, documentato e gestito in modo coerente rispetto ai rischi prevedibili.

    Infografica sull'ecosistema della sicurezza GPSR, con prodotto sicuro al centro e ciclo di progettazione, analisi dei rischi, documentazione tecnica, etichettatura, istruzioni, tracciabilità, monitoraggio post-vendita, richiami e azioni correttive.
    Il GPSR richiede un processo continuo: la sicurezza del prodotto comprende progettazione, analisi dei rischi, documentazione, tracciabilità e sorveglianza post-vendita.
    • Progettazione: è la fase in cui si definiscono caratteristiche, materiali, uso previsto e condizioni prevedibili d’uso del prodotto.
    • Analisi dei rischi: il fabbricante identifica i pericoli, valuta i rischi prevedibili e definisce le misure per eliminarli o ridurli.
    • Documentazione tecnica: il percorso di sicurezza deve essere formalizzato in documenti verificabili e disponibili per le autorità.
    • Etichettatura: le informazioni sul prodotto e sugli operatori devono consentire identificazione, tracciabilità e uso corretto.
    • Istruzioni e avvertenze: il consumatore deve ricevere informazioni chiare, coerenti con i rischi residui e comprensibili nella lingua richiesta.
    • Tracciabilità: prodotto, lotto, fabbricante, importatore e operatore responsabile devono poter essere ricostruiti lungo la filiera.
    • Monitoraggio post-vendita: reclami, segnalazioni, incidenti e informazioni dal mercato devono essere raccolti e valutati in modo sistematico.
    • Richiami e azioni correttive: se emerge un rischio, l’operatore deve adottare misure proporzionate, inclusi ritiro, richiamo, informazione ai consumatori e notifica alle autorità.

    Un’analisi dei rischi GPSR accurata è il fondamento di ogni percorso di sicurezza. La documentazione deve riflettere il prodotto realmente immesso sul mercato e non un modello astratto o generico.

    Sanzioni GPSR in Italia e D.Lgs. 78/2026

    Il Reg. (UE) 2023/988 si applica dal 13 dicembre 2024, ma il quadro nazionale italiano di adeguamento e sanzione è ora definito dal D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026 ed entrato in vigore il 16 maggio 2026.

    Il decreto sostituisce l’art. 112 del Codice del Consumo. Per l’immissione o la messa a disposizione di prodotti pericolosi, il nuovo art. 112, comma 1, prevede arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 10.000 a 100.000 euro, con aumento fino a 150.000 euro se il prodotto presenta un rischio grave.

    Le altre fattispecie riguardano mancata informazione o cooperazione con l’autorità, violazione degli obblighi degli operatori economici e inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità di vigilanza. Il dettaglio è disponibile nella pagina dedicata alle sanzioni GPSR in Italia.

    Operatori economici e responsabilità nella filiera

    Il GPSR distribuisce gli obblighi lungo l’intera catena di fornitura. La responsabilità non riguarda solo chi produce il bene: ogni operatore deve verificare, documentare o cooperare in funzione del ruolo svolto.

    Fabbricante

    È il responsabile primario della sicurezza del prodotto e della documentazione tecnica.

    • esegue l’analisi interna dei rischi;
    • redige e conserva la documentazione tecnica;
    • garantisce tracciabilità, istruzioni e azioni correttive.

    Approfondisci gli obblighi del fabbricante

    Importatore

    È il primo soggetto che immette nel mercato UE un prodotto proveniente da un paese terzo.

    • verifica che il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi GPSR;
    • appone o rende disponibili i propri dati;
    • non immette prodotti quando ha motivo di ritenere che siano pericolosi.

    Approfondisci gli obblighi dell’importatore

    Distributore

    Deve agire con la dovuta attenzione rispetto agli obblighi applicabili.

    • verifica gli elementi visibili e documentali ragionevolmente controllabili;
    • non mette a disposizione prodotti che ritiene pericolosi;
    • coopera con fabbricante, importatore e autorità.

    Approfondisci gli obblighi del distributore

    Rappresentante autorizzato

    Agisce in base a un mandato scritto del fabbricante e funge da interlocutore con le autorità.

    • fornisce documentazione su richiesta;
    • coopera con le autorità di vigilanza;
    • informa il fabbricante sui rischi emersi.

    Fornitore di servizi di logistica

    Può assumere rilievo quando non vi sono altri operatori stabiliti nell’Unione.

    • interviene nella catena di fornitura;
    • può diventare soggetto rilevante per la responsabilità UE;
    • deve cooperare in presenza di rischi o richieste delle autorità.

    Marketplace online

    I canali di vendita online sono parte centrale del GPSR e del nuovo quadro di vigilanza.

    • devono presidiare le informazioni di prodotto online;
    • devono reagire a richieste e provvedimenti dell’autorità;
    • sono richiamati anche dal nuovo art. 112 Codice del Consumo.

    Persona responsabile nell’UE

    Per i prodotti interessati deve essere individuato un operatore economico stabilito nell’Unione che funga da punto di contatto e presidio documentale verso le autorità. Può essere il fabbricante UE, l’importatore, il rappresentante autorizzato o, in casi specifici, il fornitore di servizi di logistica.

    Safety Business Gateway, richiami e post-vendita

    La sicurezza GPSR non si chiude con la vendita. Gli operatori devono monitorare le informazioni provenienti dal mercato, gestire reclami e incidenti, valutare i rischi emergenti e attivare misure correttive quando necessario.

    Il D.Lgs. 78/2026 ha inserito nel Codice del Consumo il nuovo art. 110-bis, che disciplina il Safety Business Gateway e il Consumer Safety Gateway. Gli operatori economici devono usare il Safety Business Gateway quando ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto fornito al consumatore sia pericoloso.

    Regola operativa: una procedura GPSR efficace deve prevedere chi raccoglie i reclami, chi valuta il rischio, chi decide ritiro o richiamo, chi notifica tramite i portali europei e chi conserva le evidenze documentali.

    Cosa verificare in azienda

    Una verifica GPSR efficace dovrebbe distinguere tra sicurezza sostanziale del prodotto, obblighi documentali, informazioni al consumatore e gestione post-vendita. La checklist minima dovrebbe includere:

    • inquadramento del prodotto, inclusa eventuale normativa armonizzata applicabile;
    • analisi dei rischi e documentazione tecnica;
    • identificazione di fabbricante, importatore, distributore e persona responsabile UE;
    • etichettatura, istruzioni, avvertenze e lingua italiana;
    • procedure per reclami, incidenti, richiami, ritiri e notifiche tramite Safety Business Gateway;
    • valutazione del rischio sanzionatorio ai sensi dell’art. 112 Codice del Consumo, come sostituito dal D.Lgs. 78/2026.
    Checkup GPSR: il vostro prodotto è presidiato prima di un controllo?

    Utilizzate il Self-Audit Tool sui punti critici GPSR per valutare tracciabilità, documentazione, e-commerce, gestione post-vendita e rischio sanzionatorio.

    Ogni risposta negativa indica un punto da verificare prima che emerga in sede di controllo, contestazione o richiesta dell’autorità.

    Richiesta inviata
    Il link di download è stato inviato all’email indicata. Controllare anche la cartella spam.
    Scarica la checklist
    Ho letto la Privacy Policy e acconsento al trattamento dei dati.

    Nessuno spam. I dati sono trattati secondo la Privacy Policy.

    Domande frequenti (FAQ)

    Il regolamento GPSR si applica a tutti i prodotti importati nel mercato UE?

    Sì, il regolamento si applica ai prodotti destinati ai consumatori o ragionevolmente prevedibili per l’uso da parte dei consumatori, salvo esclusioni e salvo il rapporto con normative settoriali specifiche, ai sensi del Reg. (UE) 2023/988, art. 2.

    Il fascicolo tecnico e l’analisi dei rischi sono obbligatori per ogni prodotto?

    Il GPSR richiede al fabbricante di eseguire un’analisi interna dei rischi e redigere documentazione tecnica, ai sensi del Reg. (UE) 2023/988, art. 9. L’importatore deve verificare che questi adempimenti siano stati eseguiti, ai sensi dell’art. 11 dello stesso regolamento.

    In cosa consiste l’analisi dei rischi GPSR?

    L’analisi dei rischi GPSR serve a identificare i pericoli, valutare i rischi prevedibili e documentare le misure adottate per eliminarli o ridurli. Il regolamento richiede che questa valutazione sia parte della documentazione tecnica, ai sensi del Reg. (UE) 2023/988, art. 9.

    Se un importatore applica il proprio marchio resta importatore?

    No. Se un operatore immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica il prodotto in modo sostanziale, può essere considerato fabbricante ai fini degli obblighi applicabili, secondo il Reg. (UE) 2023/988, art. 13.

    Quali sono le sanzioni GPSR in Italia?

    Il D.Lgs. 78/2026 ha sostituito l’art. 112 del Codice del Consumo. Per prodotti pericolosi, l’art. 112, comma 1, prevede arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 10.000 a 100.000 euro, con aumento fino a 150.000 euro in caso di rischio grave. Il dettaglio è nella pagina sulle sanzioni GPSR in Italia.

    Cosa succede se un prodotto già venduto si rivela pericoloso?

    L’operatore deve adottare misure correttive adeguate, informare gli altri operatori della filiera, cooperare con le autorità e, quando necessario, notificare il rischio tramite Safety Business Gateway, secondo il Reg. (UE) 2023/988 e il nuovo art. 110-bis Codice del Consumo, inserito dal D.Lgs. 78/2026.

    Serve supporto per verificare la conformità GPSR?

    La verifica può partire da un prodotto, da una famiglia merceologica o da una procedura aziendale di gestione della sicurezza prodotti.

    Autore: Ing. Antonio Gargasole · Ultimo aggiornamento: