Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) si applica dal 30 dicembre 2026 agli operatori non-PMI e dal 30 giugno 2027 alle micro e piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024.
Vieta l’immissione sul mercato UE di prodotti contenenti gomma naturale, legno, cuoio bovino, cacao, caffè, soia e olio di palma associati a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.
Impone una dovuta diligenza con geolocalizzazione GPS dei terreni di produzione, dichiarazione DDS nel Sistema di Informazione UE e sanzioni con ammontare massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo UE consolidato di gruppo.
Cos’è il Regolamento EUDR e a chi si applica
Il Regolamento (UE) 2023/1115 ha l’obiettivo di ridurre il contributo dell’Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale globale.
L’EUDR abroga il precedente Reg. (UE) 995/2010 sul legno (EUTR) e ne amplia significativamente l’ambito merceologico.
Il regolamento si applica a chiunque immetta sul mercato UE, esporti dall’Unione o renda disponibili prodotti che contengono o derivano da una delle sette materie prime classificate come a rischio:
- bovini;
- cacao;
- caffè;
- palma da olio;
- gomma naturale;
- soia;
- legno.
Per l’importatore italiano che acquista mobili in legno, accessori in gomma, calzature in pelle o imballaggi in cartone da fornitori extra-UE, l’EUDR configura tre obblighi cumulativi:
- il prodotto deve essere a deforestazione zero (nessuna deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020);
- il prodotto deve essere conforme alla legislazione del paese di produzione (uso del suolo, tutela ambientale, diritti dei lavoratori, anticorruzione, disciplina doganale e fiscale);
- il prodotto deve essere accompagnato da una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) presentata nel Sistema di Informazione UE prima dell’immissione sul mercato.
Cosa è cambiato con il Reg. (UE) 2025/2650
L’architettura originale dell’EUDR è stata oggetto di due interventi normativi successivi.
Il primo, Reg. (UE) 2024/3234, ha posticipato di dodici mesi le date di applicazione.
Il secondo, Reg. (UE) 2025/2650, entrato in vigore il 26 dicembre 2025, ha introdotto un ulteriore rinvio di dodici mesi e un pacchetto di semplificazioni sostanziali. Una sintesi degli effetti del pacchetto di semplificazione è disponibile nell’articolo di aggiornamento del 23 dicembre 2025.
Il calendario applicativo vigente è quindi:
- 30 dicembre 2026 per gli operatori e i commercianti non-PMI;
- 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024.
Le semplificazioni introdotte hanno modificato in modo rilevante l’impatto operativo del regolamento. In sintesi:
- è stata soppressa dall’Allegato I la voce “ex 49” (libri stampati, giornali e altri prodotti della stampa). Manuali d’uso, foglietti illustrativi, cataloghi ed etichette che accompagnano altri prodotti sono pertanto esenti dagli obblighi EUDR, salvo che siano importati come prodotti commerciali a sé stanti;
- è stata introdotta la categoria operatore a valle, riservata a chi immette sul mercato prodotti fabbricati usando altri prodotti interessati già oggetto di una DDS a monte. Questa figura ha gli stessi obblighi del commerciante: nessuna nuova DDS, solo conservazione dei numeri di riferimento per cinque anni;
- è stato istituito un regime semplificato per i micro o piccoli operatori primari stabiliti in paesi a basso rischio, con dichiarazione semplificata una tantum nel Sistema di Informazione e possibilità di sostituire la geolocalizzazione GPS con l’indirizzo postale degli appezzamenti;
- è stato chiarito che la trasmissione B2B verso valle è limitata ai soli numeri di riferimento DDS: l’operatore non è tenuto a condividere geolocalizzazioni o dati identificativi dei fornitori a monte. Il Sistema di Informazione UE consente di celare le coordinate anche a chi richiama la DDS via numero di riferimento, a tutela del segreto commerciale.
Le sette materie prime e i prodotti coperti dall’Allegato I
L’Allegato I del Regolamento EUDR elenca tassativamente i codici della Nomenclatura Combinata (NC) soggetti agli obblighi.
La logica è quella del codice doganale: se il prodotto finito è classificato in un codice NC dell’Allegato I, è soggetto; se il codice non vi compare, il prodotto è fuori ambito anche se contiene materia prima critica. Non esiste alcuna soglia de minimis di volume o valore.
Per le sette commodity, le voci NC più rilevanti per gli importatori italiani sono le seguenti:
- bovini: NC 4101, 4104, 4107 (cuoi e pelli greggi, conciati, preparati). Il Cap. 42 (Lavori di cuoio) e il Cap. 64 (Calzature) non sono inclusi nell’Allegato I, pertanto i prodotti finiti del Cap. 42 e 64 sono fuori ambito anche se fabbricati con pelle bovina;
- cacao: NC 1801-1806, dalla materia prima ai prodotti finiti come cioccolata e preparazioni alimentari;
- caffè: NC 0901, anche torrefatto, decaffeinizzato e succedanei;
- palma da olio: NC 1207 10, 1511, 1513, 2306 60, ex 2905 45, 2915 70, 2915 90, 3823 11, 3823 12, 3823 19, 3823 70;
- gomma naturale: NC 4001, ex 4005-4008, ex 4010-4017. Pertinente per pneumatici, tappeti, ventose, accessori in gomma. Il codice NC 4009 (tubi e flessibili) non figura nell’Allegato I, pertanto tubi doccia e flessibili in gomma sono fuori ambito;
- soia: NC 1201, 1208 10, 1507, 2304;
- legno: NC 4401-4421, Cap. 47 e 48, ex 9401, 9403, 9406 10. Massima rilevanza per fabbricanti di mobili (NC 9401, 9403), utensili con manici in legno (NC 4417), imballaggi in carta e cartone (Cap. 48).
Sulle esclusioni e sugli scenari operativi più ricorrenti, alcuni punti confermati dalla Commissione Europea meritano evidenza:
- la gomma sintetica (SBR, NBR, EPDM) e il silicone esulano totalmente dall’ambito di applicazione. In presenza di mescola gomma naturale e sintetica nel medesimo prodotto, la dovuta diligenza si esercita esclusivamente sulla quota di gomma naturale;
- il bambù è classificato dalla FAO come prodotto forestale non legnoso ed è fuori ambito. I prodotti commercializzati come “bambù” che contengono anima in MDF o truciolare restano soggetti per la sola componente legnosa;
- gli imballaggi accessori (scatole, master, secondari, terziari) usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto già contenuto al loro interno sono fuori ambito; gli imballaggi in cartone importati vuoti per essere riempiti in UE sono pienamente soggetti;
- i pallet in legno sono esenti se trasportano altre merci immesse sul mercato, sono soggetti se importati come prodotto commerciale a sé stante;
- nessuna soglia di volume o di valore esonera l’operatore. È in fase di adozione un Atto Delegato della Commissione che propone di escludere i campioni commerciali di valore e quantità trascurabili.
I quattro pilastri della dovuta diligenza
Il sistema di dovuta diligenza disciplinato dall’EUDR si articola in quattro fasi sequenziali, applicabili in regime ordinario.
1. Raccolta delle informazioni
L’operatore raccoglie e conserva per cinque anni le otto categorie di informazioni elencate all’Art. 9 dell’EUDR:
- descrizione del prodotto e quantità;
- paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti;
- periodo di produzione;
- dati identificativi di fornitore e acquirente;
- prove verificabili dell’assenza di deforestazione e della conformità alla legislazione del paese di produzione.
La geolocalizzazione è il requisito tecnicamente più impegnativo. La normativa impone l’uso di coordinate di latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali.
Per appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari è obbligatorio un poligono perimetrale; per appezzamenti minori è ammesso un singolo punto GPS. I dati vanno caricati nel Sistema di Informazione UE esclusivamente in formato file GeoJSON.
2. Valutazione del rischio
L’operatore verifica le informazioni raccolte e valuta il rischio di non conformità sulla base di quattordici criteri elencati dall’Art. 10 dell’EUDR, tra cui:
- la complessità della catena di approvvigionamento;
- il livello di rischio del paese di produzione;
- la presenza di popoli indigeni;
- le indicazioni comprovate di precedenti non conformità;
- l’attendibilità delle informazioni ricevute.
Il prodotto può essere immesso sul mercato solo se il rischio è valutato come nullo o trascurabile.
3. Mitigazione del rischio
Se il rischio non è trascurabile, l’operatore deve adottare misure di mitigazione fino a raggiungere il livello richiesto:
- richiesta di informazioni supplementari;
- indagini o audit indipendenti;
- modifiche contrattuali con il fornitore.
Per gli operatori non-PMI, l’Art. 11 impone obblighi organizzativi specifici: nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale e istituzione di una funzione di audit indipendente.
4. Dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)
Prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione, l’operatore presenta nel Sistema di Informazione UE la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS), il cui contenuto minimo è codificato nell’Allegato II come modificato dal Reg. (UE) 2025/2650.
La DDS riceve un numero di riferimento univoco da comunicare agli operatori a valle e ai commercianti a valle.
Operatore, operatore a valle, commerciante: i ruoli ai sensi dell’EUDR
L’EUDR, come modificato dal Reg. (UE) 2025/2650, distingue cinque figure economiche con obblighi differenziati.
L’operatore è la persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette i prodotti interessati sul mercato UE o li esporta. Per l’importatore italiano che acquista direttamente da fornitore extra-UE è la qualifica più ricorrente.
L’operatore a valle, di nuova introduzione, è chi immette sul mercato o esporta prodotti fabbricati usando altri prodotti interessati che sono già stati tutti oggetto di una DDS a monte. I suoi obblighi sono equiparati a quelli del commerciante: nessuna nuova DDS, solo raccolta e conservazione per cinque anni dei dati identificativi dei fornitori e dei numeri di riferimento DDS a monte.
Il micro o piccolo operatore primario è l’impresa micro o piccola con sede in un paese a basso rischio che immette sul mercato prodotti coltivati o ottenuti nei propri appezzamenti ubicati in tale paese. Beneficia di un regime semplificato con dichiarazione una tantum (Allegato III) e possibilità di sostituire la geolocalizzazione GPS con l’indirizzo postale.
Il commerciante è il soggetto della catena diverso dall’operatore o dall’operatore a valle che mette a disposizione i prodotti sul mercato.
Solo il primo commerciante che riceve il bene dall’operatore deve raccogliere e conservare i numeri di riferimento DDS; le fasi successive della catena, in particolare la grande distribuzione, sono esonerate.
Il mandatario è la persona stabilita nell’Unione, autorizzata per iscritto ad agire per conto dell’operatore per la presentazione delle dichiarazioni. È lo strumento operativo che consente a una holding o a una capogruppo italiana di centralizzare le DDS per conto delle filiali estere appartenenti al medesimo gruppo societario.
La mia azienda è PMI o non-PMI ai fini EUDR?
La qualifica di PMI ai fini dell’EUDR si basa sui criteri della Direttiva 2013/34/UE (Direttiva Contabile), per espresso rinvio del regolamento.
Un’impresa è considerata media (e rientra nella categoria PMI) se, alla data di chiusura del bilancio, non supera i limiti di almeno due dei tre seguenti criteri:
- totale attivo dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio di dipendenti durante l’esercizio: 250.
L’impresa che supera almeno due di queste soglie è non-PMI e deve applicare l’EUDR a partire dal 30 dicembre 2026.
L’impresa che non le supera è PMI e dispone di un differimento di sei mesi, con applicazione dal 30 giugno 2027, a condizione che fosse legalmente costituita come tale entro il 31 dicembre 2024.
Calendario di applicazione e regime transitorio
Le date principali del regime EUDR vigente sono:
- 29 giugno 2023: entrata in vigore del Reg. (UE) 2023/1115;
- 22 maggio 2025: pubblicazione del Reg. di Esecuzione (UE) 2025/1093 sulla classificazione paesi;
- 26 dicembre 2025: entrata in vigore del Reg. (UE) 2025/2650 di semplificazione;
- 30 dicembre 2026: applicazione degli obblighi essenziali a operatori e commercianti non-PMI;
- 30 giugno 2027: applicazione degli obblighi alle micro e piccole imprese;
- 31 dicembre 2029: fine definitiva del regime transitorio EUTR per il legno.
Sul regime transitorio del legno, il Reg. (UE) 2025/2650 ha esteso le tempistiche per il solo settore legnoso.
Per il legno e i prodotti derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 ma immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2026, continuano ad applicarsi le regole del precedente Regolamento Legno (EUTR) fino al 31 dicembre 2029.
Successivamente a tale data, anche il legno pre-2023 dovrà obbligatoriamente conformarsi all’EUDR.
In via generale, il regolamento non si applica alle materie prime la cui produzione (intesa come coltivazione, raccolta o ottenimento) sia avvenuta prima del 29 giugno 2023, indipendentemente dalla data di sdoganamento.
Classificazione paesi
Il Reg. di Esecuzione (UE) 2025/1093 individua tre livelli: basso, standard e alto rischio.
I paesi a basso rischio (tra cui Cina, Stati Uniti, India, Vietnam e tutti gli Stati membri UE) beneficiano di una dovuta diligenza semplificata: l’operatore raccoglie le informazioni di base, ma è esentato dalle fasi di valutazione e mitigazione del rischio.
I paesi ad alto rischio (Bielorussia, Federazione Russa, Myanmar, Repubblica Popolare Democratica di Corea) sono soggetti a controlli rafforzati.
I paesi non elencati (esempio: Brasile, Indonesia) restano in regime standard.
Sanzioni e meccanismi di enforcement
L’Art. 25 dell’EUDR, come modificato dal Reg. (UE) 2025/2650, definisce un quadro sanzionatorio articolato che si applica a operatori, operatori a valle e commercianti. Le sanzioni sono determinate dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
La sanzione pecuniaria principale ha una soglia minima di calcolo precisa: l’ammontare massimo deve essere almeno pari al 4% del fatturato totale annuo a livello di Unione.
La base di calcolo non è la singola entità sanzionata, ma il fatturato consolidato di gruppo determinato ai sensi del Reg. (CE) 139/2004 sulle concentrazioni.
Sono inoltre previste sanzioni accessorie:
- confisca dei prodotti interessati e dei relativi proventi;
- esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici per un periodo massimo di dodici mesi;
- divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato i prodotti in caso di violazione grave o recidiva;
- divieto di avvalersi della dovuta diligenza semplificata;
- pubblicazione delle sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche sul sito web della Commissione europea.
Enforcement in frontiera
Sul piano dell’enforcement in frontiera, l’EUDR configura una netta separazione di poteri tra l’Agenzia delle Dogane e l’Autorità Competente designata dallo Stato membro.
L’Agenzia delle Dogane verifica, attraverso un’interfaccia elettronica interoperabile, lo status assegnato alla DDS dal Sistema di Informazione UE. Quando il sistema segnala rischio elevato, sospende l’immissione in libera pratica per un massimo di tre giorni lavorativi (o 72 ore per i prodotti deperibili).
L’Autorità Competente può prorogare tale periodo per ulteriori tre giorni e ha il potere esclusivo di adottare misure provvisorie immediate, incluso il sequestro fisico dei beni.
Il blocco logistico definitivo è applicato dalle dogane solo a seguito di una notifica di accertata non conformità trasmessa dall’Autorità Competente.
Domande frequenti (FAQ)
Come faccio a calcolare se la mia azienda è PMI ai fini EUDR?
La verifica si effettua sui dati di chiusura dell’ultimo bilancio approvato, applicando i tre criteri dimensionali della Direttiva Contabile UE descritti in questa guida. È sufficiente non superare i limiti di almeno due dei tre parametri (attivo, ricavi, dipendenti) perché l’azienda rientri nella categoria PMI e benefici del differimento al 30 giugno 2027.
La verifica va ripetuta a ogni chiusura di esercizio: il superamento delle soglie per due esercizi consecutivi fa perdere lo status di PMI ai fini contabili e di conseguenza anche ai fini EUDR. Per i gruppi societari, ciascuna persona giuridica è valutata autonomamente, salvo applicazione delle regole di consolidamento previste dalla Direttiva Contabile.
I prodotti con gomma sintetica o silicone sono soggetti all’EUDR?
No. Il regolamento si applica esclusivamente alla gomma naturale e ai prodotti derivati elencati nell’Allegato I. I materiali puramente sintetici (gomma SBR, NBR, EPDM o silicone) esulano totalmente dall’ambito di applicazione.
Nel caso in cui un prodotto in ambito (esempio: pneumatici, codice SA 4011) sia fabbricato con una mescola di gomma naturale e sintetica, l’operatore dovrà esercitare la dovuta diligenza esclusivamente sulla percentuale di gomma naturale contenuta nel prodotto.
I libretti di istruzioni e i depliant cartacei sono ancora soggetti dopo il Reg. 2025/2650?
No, non sono più soggetti. Il Reg. (UE) 2025/2650 ha ufficialmente eliminato il capitolo doganale ex 49 (libri, giornali, stampati) dall’Allegato I dell’EUDR.
La Commissione Europea ha chiarito che manuali d’uso, foglietti illustrativi, cataloghi ed etichette che accompagnano altri prodotti sono esentati, salvo che vengano importati o immessi sul mercato come prodotti commerciali a sé stanti (esempio: interi bancali di manuali venduti separatamente).
Il fornitore cinese non può inviare le coordinate geografiche delle piantagioni: si è esonerati?
No. La posizione della Commissione Europea è intransigente. Gli operatori europei non possono invocare le leggi di paesi terzi (come le normative sulla sicurezza dei dati in Cina) che vietano la condivisione di dati geospaziali per giustificare l’assenza di tali informazioni nel Sistema di Informazione UE.
L’obbligo di fornire la geolocalizzazione è inderogabile: se il fornitore non fornisce i file GeoJSON richiesti, l’importatore UE deve astenersi dall’immettere il prodotto sul mercato, pena la violazione del regolamento e le relative sanzioni.
La certificazione FSC o PEFC sostituisce la dovuta diligenza?
No. L’EUDR riconosce che le certificazioni volontarie (come FSC o PEFC) e i sistemi di verifica di terze parti possono fornire informazioni complementari preziose durante la fase di valutazione del rischio, in particolare per dimostrare che un prodotto è legale e a deforestazione zero.
Tuttavia l’uso di tali standard non prevede alcuna corsia verde (green lane): il possesso di un certificato non solleva l’operatore dall’obbligo di esercitare personalmente la dovuta diligenza (compresa la raccolta delle geolocalizzazioni) né lo esonera dalle responsabilità legali in caso di non conformità.
Un prodotto con imballaggio in cartone richiede la DDS?
Dipende dalla funzione dell’imballaggio al momento dello sdoganamento. Se le scatole di cartone (codice SA 4819) vengono utilizzate esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto già contenuto al loro interno, esse non ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento e non richiedono una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS).
Se invece gli imballaggi in cartone vengono importati vuoti come prodotti a sé stanti (esempio: per essere riempiti successivamente in Europa), oppure se l’imballaggio conferisce al prodotto il suo carattere essenziale (come le scatole regalo decorative), essi sono pienamente soggetti all’EUDR e necessitano di tracciabilità e DDS.
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