PPWR 2025/40: gli obblighi sugli imballaggi dal 12 Agosto 2026

PPWR 2025/40: gli obblighi sugli imballaggi dal 12 Agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 il Reg. (UE) 2025/40 — PPWR abroga la Direttiva 94/62/CE e introduce obblighi documentali diretti per chiunque immetta PPWR imballaggi sul mercato UE: fascicolo tecnico, Dichiarazione di Conformità e divieto PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti.

Il concetto di “fabbricante” del PPWR ribalta l’intuizione comune: non è chi produce fisicamente la scatola, ma chi la riempie apponendovi il proprio marchio.

Le scadenze si estendono fino al 2040, ma il primo appuntamento operativo con conseguenze dirette per la non conformità è il 12 Agosto 2026!

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Ing. Antonio Gargasole

AUTORE: ING. ANTONIO GARGASOLE

Consulente esperto in conformità prodotti no-food.

20 anni di esperienza diretta nella Grande Distribuzione europea.

Aiuto le aziende a prevenire rischi e sanzioni.

Il PPWR imballaggi, Packaging and Packaging Waste Regulation, Reg. (UE) 2025/40, non aggiorna la Direttiva 94/62/CE: la sostituisce integralmente a partire dal 12 agosto 2026. Questo significa che la conformità alla vecchia direttiva non garantisce quella al nuovo Regolamento e che i fascicoli tecnici predisposti sotto il vecchio regime devono essere integralmente rifatti.

Il cambiamento più rilevante non riguarda i materiali o i limiti di sostanze, ma la struttura della responsabilità documentale: per la prima volta, chi confeziona e immette sul mercato prodotti imballati è direttamente obbligato a predisporre un fascicolo tecnico e una dichiarazione di conformità per l’imballaggio stesso, indipendentemente dal fatto che l’imballaggio sia stato acquistato da un fornitore terzo.

Chi è il “fabbricante” dell’imballaggio secondo il PPWR?

L’Art. 3 del Reg. (UE) 2025/40 definisce il fabbricante dell’imballaggio come la persona fisica o giuridica che lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale. La definizione prescinde completamente dal processo produttivo fisico dell’imballaggio.

Nella pratica, un’azienda che acquista scatole, sacchetti, flaconi o qualsiasi altro tipo di contenitore da un fornitore e li riempie con il proprio prodotto apponendovi il proprio marchio è, a tutti gli effetti, il fabbricante dell’imballaggio ai fini del PPWR. Non il fornitore che ha stampato la scatola. Non il produttore del materiale di base. Il fabbricante è chi ha trasformato quell’imballaggio in un prodotto di consumo identificato con il proprio nome.

Questa definizione coinvolge direttamente le seguenti categorie di operatori:

  • PMI manifatturiere che confezionano prodotti propri (alimentari, cosmetici, detergenti, articoli per la casa, giocattoli) e li commercializzano con il proprio brand;
  • Importatori che appongono il proprio marchio su prodotti confezionati acquistati da fornitori extra-UE, diventando così fabbricanti sia del prodotto sia dell’imballaggio ai fini normativi;
  • Retailer con prodotti a marchio proprio (private label) i cui prodotti siano confezionati da terzisti: il contratto di produzione non trasferisce al terzista la responsabilità documentale PPWR se il marchio sull’imballaggio appartiene al retailer;
  • Distributori che riconfezionano merci in bulk per la rivendita al dettaglio o al canale horeca.

Il PPWR imballaggi disciplina quattro categorie, ciascuna con requisiti specifici: imballaggio per la vendita (primario, a diretto contatto col consumatore), imballaggio raggruppato (secondario), imballaggio da trasporto (terziario) e imballaggio di servizio (sacchetti, vaschette, scatole da asporto forniti al punto vendita). La responsabilità documentale di base, fascicolo tecnico e DoC, è trasversale a tutte le categorie.

Obblighi PPWR imballaggi dal 12 agosto 2026

Entro il 12 agosto 2026 devono essere soddisfatti cinque requisiti principali per tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE.

1. Restrizioni sulle sostanze chimiche negli imballaggi

Il Reg. (UE) 2025/40 stabilisce limiti obbligatori per due categorie di sostanze pericolose, con ambiti di applicazione distinti.

Metalli pesanti — tutti gli imballaggi: la concentrazione totale di piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) e cromo esavalente (Cr VI) negli imballaggi o nei loro componenti non può superare 100 mg/kg in peso. Il limite si applica a qualsiasi tipologia di imballaggio indipendentemente dal materiale, dalla categoria e dall’uso finale. La verifica è documentale e deve essere inclusa nella sezione 4 del fascicolo tecnico.

PFAS — imballaggi a contatto con alimenti: vietato immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti che superino le seguenti soglie:

  • 25 µg/kg (ppb) per ogni singolo PFAS (misurato con analisi mirata, esclusi i PFAS polimerici);
  • 250 µg/kg (ppb) per la somma di tutti i PFAS (esclusi i PFAS polimerici);
  • 50 mg/kg (ppm) per i PFAS totali, compresi i polimerici.

Sul piano operativo, il Regolamento prevede che la verifica parta dall’analisi del fluoro totale. Se il risultato è inferiore a 50 mg/kg, il materiale è considerato conforme e non sono richieste ulteriori analisi. Se il valore è pari o superiore a 50 mg/kg, è necessario procedere con l’analisi mirata sui singoli PFAS per verificare il rispetto delle soglie di 25 e 250 µg/kg. I risultati analitici devono essere documentati nella sezione 4 del fascicolo tecnico.

2. Fascicolo tecnico dell’imballaggio

Il fascicolo tecnico è il documento centrale del sistema di conformità PPWR. È autonomo rispetto al fascicolo tecnico del prodotto contenuto nell’imballaggio, deve essere predisposto prima dell’immissione sul mercato e conservato per almeno 5 anni dalla data di immissione sul mercato per gli imballaggi monouso e 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili. La struttura obbligatoria in 8 sezioni è descritta nella tabella successiva.

3. Dichiarazione di Conformità (DoC) dell’imballaggio

La Dichiarazione di Conformità dell’imballaggio, disciplinata dall’Allegato VIII del PPWR, è un documento formale e legalmente vincolante, distinto dalla DoC del prodotto. Chi la firma si assume la piena responsabilità della conformità dell’imballaggio ai requisiti del Regolamento. Deve essere redatta o tradotta in italiano per gli imballaggi immessi sul mercato nazionale. Il tema è approfondito nella sezione dedicata più avanti in questo articolo.

4. Identificazione dell’imballaggio

Sull’imballaggio, o sui documenti di accompagnamento quando tecnicamente impossibile, devono essere indicati il nome, il marchio registrato e i recapiti fisici del fabbricante. Non è sufficiente un indirizzo web: il Regolamento richiede recapiti fisici verificabili. Il numero di lotto o di serie è anch’esso richiesto ai fini della tracciabilità.

5. Adeguamento del sistema EPR

Chi è già iscritto a CONAI è già nel sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi. Tuttavia, il PPWR imballaggi ridefinisce i requisiti che i sistemi EPR nazionali devono soddisfare, incluse modalità di calcolo aggiornate, target di raccolta e riciclo per categoria di materiale e obblighi di eco-modulazione del contributo in funzione della riciclabilità. L’iscrizione a CONAI è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre verificare che le categorie di imballaggio dichiarate, le quantità immesse e il sistema di contribuzione siano allineati con i nuovi requisiti PPWR.

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Il fascicolo tecnico PPWR: struttura in 8 sezioni

Il fascicolo tecnico non è un modulo standardizzato: è un dossier strutturato che dimostra, in modo verificabile, la conformità dell’imballaggio ai requisiti del Regolamento. Le 8 sezioni obbligatorie sono le seguenti:

# Sezione Contenuto richiesto
1 Identità dell’operatore economico Nome, marchio registrato e recapiti fisici del fabbricante. Se il fabbricante è stabilito al di fuori dell’UE, indicare anche il rappresentante autorizzato nell’Unione con riferimento al mandato scritto.
2 Descrizione dell’imballaggio Tipo di imballaggio (categoria: primario, secondario, terziario, di servizio), funzione, dimensioni, peso, materiali principali. Fotografie o disegni tecnici nelle diverse componenti.
3 Composizione dei materiali Elenco di tutti i materiali e componenti con percentuali in peso, origine (vergine o riciclato) e specifiche tecniche di riferimento.
4 Conformità alle restrizioni sulle sostanze Documentazione che dimostra il rispetto dei limiti per le sostanze pericolose (inclusi PFAS per gli imballaggi food-contact secondo l’approccio a 3 step). Dichiarazioni dei fornitori, schede di sicurezza, test di laboratorio ove applicabile.
5 Prove e risultati di test Report di laboratorio, calcoli tecnici o altri elementi probatori a supporto della conformità ai requisiti essenziali del Regolamento.
6 Presunzione di conformità Riferimento alle norme armonizzate EN applicate, se disponibili e riconosciute ai sensi del PPWR. In assenza di norme armonizzate aggiornate, documentazione alternativa di conformità.
7 Riciclabilità e riutilizzabilità Documentazione che dimostra il rispetto degli obiettivi di riciclabilità o, per gli imballaggi riutilizzabili, dei requisiti di riutilizzabilità previsti per la specifica categoria e fascia temporale.
8 Dichiarazione di Conformità (DoC) Copia della DoC redatta ai sensi dell’Allegato VIII del PPWR, firmata dal responsabile. Deve essere in italiano per gli imballaggi immessi sul mercato nazionale.

Nota sulle norme armonizzate EN 13428/13430: queste norme erano la base per la presunzione di conformità alla Direttiva 94/62/CE. Con il PPWR, perdono il riconoscimento automatico di presunzione di conformità fino a quando non saranno aggiornate e richiamate nella Gazzetta Ufficiale UE come norme armonizzate al nuovo Regolamento. Nel frattempo, la conformità deve essere dimostrata attraverso la documentazione tecnica della sezione 5 del fascicolo.

La Dichiarazione di Conformità dell’imballaggio: chi è il soggetto responsabile?

La DoC dell’imballaggio è un documento autonomo rispetto alla DoC del prodotto. Un’azienda che immette sul mercato un prodotto confezionato con marcatura CE, ad esempio un elettrodomestico o un giocattolo, deve predisporre sia la DoC del prodotto (ai sensi delle direttive di settore applicabili) sia la DoC dell’imballaggio ai sensi dell’Allegato VIII del PPWR. I due documenti coesistono e coprono obblighi normativi distinti.

Il Regolamento individua i soggetti che possono firmare la DoC dell’imballaggio:

  • Il fabbricante dell’imballaggio (chi lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio), che è il soggetto primariamente responsabile;
  • Il rappresentante autorizzato del fabbricante nell’UE, quando il fabbricante ha sede al di fuori dell’Unione Europea e ha rilasciato un mandato scritto specifico che include la firma della DoC tra le responsabilità delegate.

CONAI e iscrizione EPR: la conformità al PPWR non è automatica

Il sistema CONAI-Consorzi è operativo in Italia dal 1997 e garantisce la copertura EPR per la grande maggioranza degli operatori che immettono imballaggi sul mercato nazionale. L’iscrizione a CONAI e il versamento del Contributo Ambientale CONAI (CAC) continuano a essere il requisito base per l’EPR degli imballaggi.

Il PPWR imballaggi non sostituisce CONAI, ma ridefinisce i requisiti che i sistemi EPR nazionali devono soddisfare entro la data di applicazione del Regolamento. Le principali novità riguardano: reportistica armonizzata a livello UE, criteri aggiornati per il calcolo degli obiettivi di riciclo per categoria di materiale, eco-modulazione del contributo in funzione della riciclabilità dell’imballaggio e tracciabilità dei flussi immessi sul mercato.

È quindi necessario verificare che la propria posizione CONAI rifletta correttamente tutte le categorie di imballaggio effettivamente immesse, le quantità reali degli ultimi 12 mesi e l’eventuale necessità di aggiornamento delle dichiarazioni periodiche. Chi gestisce imballaggi food-contact deve inoltre verificare separatamente la conformità al divieto PFAS, requisito che il sistema CONAI non certifica.

Le scadenze PPWR dal 2026 al 2040

Le disposizioni del PPWR imballaggi entrano in vigore in modo progressivo su un arco di 15 anni. Il calendario completo è essenziale per pianificare con anticipo gli adeguamenti di prodotto e di processo:

Data Obbligo Destinatari
12 agosto 2026 Applicazione generale. Obblighi relativi alle sostanze (metalli pesanti, PFAS, BPA, CMR). Valutazione di conformità (Modulo A). Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità. Identificazione del fabbricante sull’imballaggio. Registrazione EPR. Fabbricanti, importatori
12 agosto 2028 Etichettatura armonizzata per la raccolta differenziata: pittogrammi e codici materiale definiti dalla Commissione, obbligatori su ogni unità di imballaggio. Fabbricanti, importatori
12 febbraio 2029 Codice QR obbligatorio su ogni unità di imballaggio, con accesso a: composizione materiale, classe di riciclabilità, istruzioni per la raccolta differenziata, indicazione di riutilizzabilità. Fabbricanti, importatori
1 gennaio 2030 Riciclabilità: tutti gli imballaggi classificati in classi A, B o C secondo i criteri DfR (Design for Recycling) definiti dalla Commissione. Fabbricanti, importatori
1 gennaio 2030 Contenuto riciclato: prime soglie obbligatorie per imballaggi in plastica (bottiglie PET: 30%; altri imballaggi in plastica: 10-35%, in funzione della categoria). Fabbricanti imballaggi in plastica
1 gennaio 2030 Minimizzazione: divieto di doppie pareti, fondi falsi e spazio vuoto eccessivo (limite 50% imballaggi multipli e da trasporto). Fabbricanti, importatori
1 gennaio 2030 Divieto di immissione sul mercato di 6 categorie di imballaggi monouso (si veda sezione 8.2). Fabbricanti, importatori
1 gennaio 2038 Riciclabilità: ammesse solo le classi A (alta riciclabilità) e B (media riciclabilità). La classe C viene soppressa. Fabbricanti, importatori
1 gennaio 2040 Contenuto riciclato: seconde soglie obbligatorie per imballaggi in plastica (bottiglie PET: 65%; altri imballaggi in plastica: 50-65%, in funzione della categoria). Fabbricanti imballaggi in plastica

Vigilanza di mercato e profilo di rischio per gli operatori

Il Reg. (UE) 2025/40 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri sono competenti per i controlli: in Italia, principalmente il MIMIT e le Camere di Commercio per gli aspetti EPR. Il sistema sanzionatorio nazionale sarà definito da un apposito decreto entro la data di applicazione e dovrà prevedere sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”, con possibilità di confisca degli imballaggi non conformi e divieto di immissione sul mercato.

Sul piano operativo, la non conformità documentale al PPWR imballaggi espone gli operatori a rischi che vanno oltre la sanzione pecuniaria: blocchi doganali per gli imballaggi importati da paesi terzi e interruzione delle vendite in caso di ritiro dal mercato disposto dall’autorità. Gli operatori con maggiore esposizione al rischio sono gli importatori di prodotti confezionati da paesi extra-UE, le PMI del settore food-contact con imballaggi potenzialmente interessati dal divieto PFAS e i brand owner che fanno produrre gli imballaggi da terzisti.

Domande frequenti (FAQ)

Chi è considerato “fabbricante” dell’imballaggio ai sensi del PPWR?

Secondo l’Art. 3 del Reg. (UE) 2025/40, il fabbricante dell’imballaggio è la persona fisica o giuridica che lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale. Nella pratica, chi riempie o confeziona il prodotto è il fabbricante dell’imballaggio ai fini del PPWR, indipendentemente da chi abbia prodotto fisicamente la scatola o il sacchetto.

Cosa deve contenere il fascicolo tecnico dell’imballaggio PPWR?

Il fascicolo tecnico PPWR si articola in 8 sezioni: identità dell’operatore responsabile, descrizione tecnica dell’imballaggio, composizione dei materiali con percentuali in peso, documentazione sulla conformità alle restrizioni sulle sostanze (incluso l’approccio PFAS a 3 step per gli imballaggi food-contact), risultati di prove e test, norme armonizzate EN applicate, documentazione su riciclabilità o riutilizzabilità, e copia della DoC. Il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità devono essere conservati per 5 anni dalla data di immissione sul mercato per gli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.

La DoC dell’imballaggio PPWR sostituisce la dichiarazione di conformità del prodotto?

No. La Dichiarazione di Conformità dell’imballaggio prevista dall’Allegato VIII del PPWR è un documento autonomo, distinto dalla DoC del prodotto fisico. Un’azienda che immette sul mercato un prodotto confezionato con marcatura CE deve predisporre sia la DoC del prodotto (ai sensi delle direttive di settore applicabili) sia la DoC dell’imballaggio ai sensi del PPWR. I due documenti coprono obblighi normativi distinti.

Gli imballaggi conformi alla vecchia Direttiva 94/62/CE sono automaticamente conformi al PPWR?

No. Il Reg. (UE) 2025/40 abroga la Direttiva 94/62/CE a partire dal 12 agosto 2026. La conformità alla vecchia direttiva non garantisce quella al nuovo regolamento, che introduce requisiti aggiuntivi non previsti in precedenza: divieto PFAS food-contact, fascicolo tecnico strutturato, DoC obbligatoria e obiettivi di riciclabilità progressivi. È necessaria una valutazione specifica rispetto al PPWR.

Come funziona l’approccio a 3 step per verificare la conformità PFAS negli imballaggi alimentari?

Le FAQ ufficiali DG ENV 2026 al PPWR descrivono un approccio graduato: Step 1, verifica documentale tramite dichiarazioni del fornitore sull’assenza di aggiunta intenzionale di PFAS; Step 2, analisi di screening qualitativa sul prodotto finito per rilevare il fluoruro totale; Step 3, analisi confermativa quantitativa sulle singole sostanze PFAS sospette. Non è necessario eseguire tutti e tre gli step se quello precedente dà esito negativo, ma ogni step effettuato va documentato nel fascicolo tecnico.

Il PPWR si applica anche agli imballaggi di servizio forniti al punto vendita?

Sì. Il Reg. (UE) 2025/40 disciplina quattro categorie di imballaggi: imballaggio per la vendita (primario), imballaggio raggruppato (secondario), imballaggio da trasporto (terziario) e imballaggio di servizio, ovvero sacchetti, vaschette, scatole da asporto e simili forniti al punto vendita. Il fascicolo tecnico e la DoC sono obbligatori per tutte le categorie dal 12 agosto 2026; i requisiti di riutilizzabilità si applicano in modo differenziato per categoria.

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