Dal 31 luglio 2026 il diritto alla riparazione entra nella fase applicativa prevista dalla Direttiva (UE) 2024/1799. Per le aziende che vendono beni di consumo nell’Unione europea, la novità non riguarda solo la possibilità di riparare un prodotto, ma il modo in cui vengono organizzati assistenza, garanzia, ricambi, informazioni al consumatore e rapporti con fornitori o centri riparazione.
Diritto alla riparazione: cosa cambia
Dal 31 luglio 2026 il diritto alla riparazione entra nella fase operativa prevista dalla Direttiva (UE) 2024/1799. Entro tale data gli Stati membri devono recepire la direttiva e applicare le misure nazionali necessarie.
Per le aziende che vendono beni di consumo nell’Unione europea, la scadenza riguarda soprattutto il modo in cui vengono gestiti assistenza, garanzia, ricambi, informazioni al consumatore e rapporti con fornitori o centri riparazione.
Il nuovo quadro richiede processi più strutturati: sapere quali prodotti sono riparabili secondo la normativa europea, chi risponde quando il fabbricante è fuori dall’Unione, quali informazioni devono essere disponibili, come gestire la scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione e come documentare prezzi e condizioni della riparazione.
Alcuni obblighi riguardano solo determinate categorie di prodotti. Altri, invece, incidono in modo più ampio sulla vendita di beni ai consumatori.
Perché la scadenza del 31 luglio 2026 è importante?
La Direttiva (UE) 2024/1799 prevede una data unica: 31 luglio 2026. Entro quel giorno gli Stati membri devono adottare le norme nazionali di recepimento e da quello stesso giorno devono applicarle.
Per l’Italia, al momento della redazione del presente articolo, il decreto di recepimento nazionale deve ancora essere pubblicato. Importi delle sanzioni, autorità competenti e dettagli procedurali italiani andranno controllati sul testo nazionale appena disponibile.
La scadenza europea, però, consente già di individuare le aree aziendali da preparare:
- assistenza post vendita;
- gestione delle richieste di riparazione;
- disponibilità di parti di ricambio;
- rapporti con fornitori extra UE;
- contratti con centri assistenza;
- condizioni generali di vendita;
- informative sulla garanzia legale;
- customer care e gestione reclami;
- eventuale pubblicazione dei prezzi indicativi di riparazione.
L’approccio più prudente non è attendere il recepimento italiano per iniziare la mappatura. Il decreto nazionale potrà definire aspetti applicativi e sanzionatori, ma la struttura degli obblighi è già contenuta nella direttiva europea.
Due livelli da non confondere
Il diritto alla riparazione non funziona come un unico obbligo applicabile nello stesso modo a tutti i prodotti. La direttiva lavora su due livelli distinti.
Il primo livello riguarda l’obbligo di riparazione del fabbricante. Questo obbligo si applica solo ai beni per i quali esistono requisiti europei di riparabilità e che sono elencati nell’Allegato II della Direttiva (UE) 2024/1799:
- lavatrici per uso domestico;
- lavasciuga biancheria per uso domestico;
- lavastoviglie per uso domestico;
- apparecchi di refrigerazione;
- display elettronici;
- apparecchiature di saldatura;
- aspirapolvere;
- server e prodotti di archiviazione dati;
- telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet;
- asciugabiancheria per uso domestico;
- beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri;
- apparecchi di riscaldamento locale domestici.
La Commissione europea aggiornerà il perimetro in funzione degli sviluppi del quadro Ecodesign ed ESPR.
Il secondo livello riguarda la garanzia legale di conformità. Quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per un difetto di conformità, la direttiva introduce un’estensione di dodici mesi del periodo di responsabilità del venditore.
Che cosa cambia per i fabbricanti
Per i prodotti coperti dall’Allegato II, il fabbricante deve organizzarsi per riparare il bene su richiesta del consumatore. La riparazione deve avvenire entro un tempo ragionevole e a condizioni ragionevoli.
Il fabbricante può affidare materialmente la riparazione a un soggetto terzo, ma resta responsabile dell’obbligo. Questo rende centrale la qualità degli accordi con centri assistenza, riparatori, fornitori di ricambi e partner tecnici.
La direttiva interviene anche su ricambi e ostacoli alla riparazione. Le parti di ricambio e gli strumenti, quando messi a disposizione, devono essere offerti a condizioni che non scoraggino la riparazione. Inoltre, per i beni coperti, il fabbricante deve rendere disponibili online informazioni sui prezzi indicativi applicati per le riparazioni tipiche.
Un altro punto rilevante riguarda le restrizioni tecniche o contrattuali. La direttiva limita l’uso di clausole, tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione, salvo motivi legittimi e oggettivi.
Il fabbricante non può inoltre rifiutare la riparazione solo perché il bene è già stato riparato da terzi.
Per chi produce o commercializza con marchio proprio, il tema non è quindi solo l’assistenza ma anche progettazione del servizio, gestione ricambi, contrattualistica tecnica e controllo della catena di fornitura.
Che cosa cambia per gli importatori UE
Il profilo dell’importatore è uno dei più sensibili. Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea, la direttiva prevede una catena di responsabilità che può coinvolgere il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore.
Per un importatore che acquista prodotti da fornitori extra UE, il rischio operativo è evidente: l’obbligo verso il consumatore può ricadere su un soggetto europeo che non produce direttamente il bene e che dipende dal fornitore per ricambi, informazioni tecniche, manuali di riparazione e continuità del supporto.
Il problema diventa ancora più concreto quando il prodotto è venduto a marchio proprio. In tal caso, l’azienda che fa fabbricare il bene e lo commercializza con il proprio nome o marchio è considerata fabbricante ai fini della disciplina applicabile.
Il contratto con il fornitore diventa un documento chiave. Se la disponibilità dei ricambi o delle informazioni di riparazione non è garantita a monte, l’importatore rischia di non avere gli strumenti per rispettare gli obblighi a valle.
Cosa cambia per i rivenditori
La Direttiva (UE) 2024/1799 modifica il quadro europeo sulla vendita di beni, introducendo un incentivo alla riparazione.
Quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per un difetto di conformità, il periodo di responsabilità del venditore viene esteso di dodici mesi. La misura non trasforma automaticamente la garanzia legale in una garanzia generalizzata di tre anni per tutti i prodotti. L’estensione è collegata alla scelta della riparazione nel contesto della garanzia legale.
Questo richiede un aggiornamento delle procedure di vendita e post vendita. Il venditore deve essere in grado di informare il consumatore sulla scelta tra riparazione e sostituzione e sugli effetti della riparazione sul periodo di responsabilità.
Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione
La direttiva introduce un modulo europeo di informazioni sulla riparazione che serve a rendere più confrontabili le offerte dei riparatori e a dare al consumatore informazioni chiare prima di decidere.
Il suo utilizzo non è obbligatorio in via generale. Il riparatore può scegliere di fornirlo. Se lo fornisce, però, le condizioni indicate devono restare valide per trenta giorni. Questo significa che prezzo, tempi e condizioni non possono essere modificati liberamente durante il periodo di validità.
Il modulo può includere informazioni su:
- identità del riparatore;
- bene da riparare;
- natura del difetto;
- riparazione proposta;
- prezzo o metodo di calcolo;
- tempi previsti;
- eventuale bene sostitutivo;
- luogo di consegna;
- servizi accessori;
- periodo di validità dell’offerta.
La piattaforma europea per la riparazione
La Direttiva (UE) 2024/1799 prevede anche una piattaforma online europea per la riparazione, collegata al portale “Your Europe”. La piattaforma dovrebbe diventare operativa nel 2027, secondo quanto indicato dalla Commissione europea.
L’obiettivo è aiutare i consumatori a trovare riparatori, venditori di beni ricondizionati e iniziative di riparazione. Gli Stati membri avranno un ruolo nella gestione delle sezioni nazionali e nella definizione delle condizioni di registrazione dei riparatori stabiliti sul proprio territorio.
Domande frequenti (FAQ)
Il diritto alla riparazione si applica a tutti i prodotti?
No. L’obbligo specifico di riparazione del fabbricante riguarda i prodotti coperti dall’Allegato II della Direttiva (UE) 2024/1799. Le modifiche alla garanzia legale hanno invece un impatto più ampio sulle vendite di beni di consumo.
Dal 31 luglio 2026 la garanzia legale diventa automaticamente di tre anni?
No. La direttiva introduce un’estensione di dodici mesi quando il consumatore sceglie la riparazione come rimedio nell’ambito della garanzia legale. Non è un’estensione automatica generalizzata per ogni vendita.
Un importatore UE può essere chiamato a gestire la riparazione?
Sì. Se il fabbricante è fuori dall’Unione europea, la responsabilità può ricadere sul rappresentante autorizzato, sull’importatore o sul distributore, secondo la sequenza prevista dalla direttiva. Il rischio è particolarmente rilevante per prodotti importati da paesi terzi e venduti a marchio proprio.
Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è obbligatorio?
No. Il modulo è facoltativo per il riparatore. Se viene fornito, le condizioni indicate restano valide per trenta giorni e devono essere gestite come un impegno verso il consumatore.
Il fabbricante può rifiutare una riparazione perché il prodotto è stato riparato da terzi?
Non può rifiutarla per questo solo motivo. Restano possibili valutazioni specifiche su sicurezza, responsabilità e garanzia commerciale, da verificare caso per caso sulla base delle condizioni applicabili.
Le sanzioni italiane sono già note?
No. La direttiva richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ma importi, autorità competente e procedure italiane dipenderanno dal decreto nazionale di recepimento.
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