sistema sanzionatorio italiano alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti – GPSR .
Si tratterà di un passaggio cruciale per tutti gli operatori economici attivi nella filiera dei prodotti di consumo non alimentari.
Cosa cambierà?
Il Regolamento GPSR impone agli Stati membri di stabilire sanzioni che siano:
- efficaci
- proporzionate
- dissuasive
In linea con gli orientamenti già adottati o in fase di adozione in altri Stati Membri dell’UE, ci si attende che il decreto italiano preveda sanzioni ben più severe rispetto a quelle attualmente contenute nel Codice del Consumo.
Il decreto dovrà:
- modificare il Codice del Consumo introducendo nuove fattispecie sanzionatorie anche per vendite online
- garantire continuità commerciale per i prodotti già immessi prima del 13 dicembre 2024
- destinare gli introiti delle sanzioni al rafforzamento della vigilanza sul mercato
Implicazioni economico-finanziarie
- Le sanzioni non devono comportare oneri diretti aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Le somme irrogate andranno ai capitoli di spesa delle autorità di vigilanza (MIMS, Salute, Lavoro, Interno, Transizione Ecologica, Agricoltura, ENAC) a copertura del potenziamento delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attività di controllo.
- Il sistema sarà strutturato per essere autosostenibile, assicurando anche un rafforzamento concreto dei controlli.
Cosa cambierà nel concreto per le aziende del retail
- Codice del Consumo rinnovato: oltre alle attuali sanzioni, saranno introdotte nuove violazioni GPSR, punite con multe più severe e, in casi gravi, con sanzioni penali.
- Obblighi estesi: anche i venditori online e gli operatori della catena logistica saranno direttamente responsabili delle violazioni, tra cui l’assenza o il difetto di fascicolo tecnico, etichettatura non conforme, o mancata notifica di incidenti.
- Fase transitoria:
- I prodotti immessi sul mercato UE prima del 13 dicembre 2024 potranno beneficiare di una finestra temporale per adeguarsi.
- Per quelli immessi successivamente, le nuove sanzioni saranno immediatamente applicabili.
- Vigilanza più rigorosa: grazie ai fondi provenienti dalle sanzioni, le autorità intensificheranno controlli a campione, sequestri, blocchi doganali e verifiche presso i rivenditori.
🔗 Fonte ufficiale: Legge di Delegazione Europea 2024 – Camera dei Deputati
ARTICOLO 24
Delega per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato
Le norme delegano il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato (comma 1).
Nell’esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 2):
- apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate127 e al Safety Business Gateway128, ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo n. 157 del 2022 [comma 2, lettera a)];
127 Piattaforma gestita dalla Commissione europea per la notifica e lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi.
128 Piattaforma gestita dalla Commissione europea tramite cui gli operatori economici possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti.
Si ricorda che le autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, nonché la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato, sono le seguenti: Ministero dello sviluppo economico; Ministero della salute; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell’interno; Ministero della transizione ecologica; Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
- garantire la coerenza con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022 [comma 2, lettera b)];
- aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/988, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 [comma 2, lettera c)];
- individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse [comma 2, lettera d)];
- prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 (data di applicazione del regolamento (UE) 2023/988), conformemente alla previgente direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 [comma 2, lettera e)];
- prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell’irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla suddetta lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. È stabilito, inoltre, che per le autorità di vigilanza che non sono amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all’amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità [comma 2, lettera f)];
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che i principi e criteri direttivi specificati dalle norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riguardo, in particolare, al criterio di delega di cui alla suddetta lettera f), che prevede, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate, a seguito della irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato per l’attuazione del regolamento, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato, la relazione tecnica afferma che detto criterio non comporta impatti sulla finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto le nuove sanzioni costituiscono una nuova entrata e la loro riassegnazione alle autorità di vigilanza finanzierà i maggiori costi derivanti dall’implementazione del sistema dei controlli. Le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni verranno riassegnate a ciascuna delle autorità di vigilanza che abbiano irrogato le medesime sanzioni. In particolare, per le autorità di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all’amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità. Ne deriva pertanto l’invarianza finanziaria della disposizione.
Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica riferisce, altresì, che le sanzioni che si intendono introdurre costituiscono un sistema sanzionatorio completamente nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto, a legislazione vigente, l’apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/988. Ciò al fine di evitare duplicazioni e conseguenti possibili contenziosi. La RT specifica, a questo riguardo, che gli importi non possono essere prudenzialmente quantificati, trattandosi di un regime di nuova istituzione. Da ultimo, la RT conferma la ripartizione delle competenze delle autorità di vigilanza già attribuite dal decreto legislativo. n. 157 del 2022, relativo alla vigilanza sui singoli prodotti, non determinandosi, pertanto, un onere a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato, prescrivendo, in particolare, l’aggiornamento del quadro sanzionatorio in caso di violazione delle relative disposizioni [comma 2, lettera c)]. Si prevede che le entrate derivanti dell’irrogazione delle suddette nuove sanzioni amministrative pecuniarie sono riassegnate, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato già individuate a normativa vigente129, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato [comma 2, lettera f)].
La disposizione è corredata, infine, da una specifica clausola di neutralità finanziaria (comma 3), in base alla quale dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica, nel rilevare che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, afferma, con riferimento al comma 2, lettera f), che i maggiori costi per le autorità pubbliche di vigilanza derivanti dall’implementazione del sistema dei controlli saranno finanziati mediante le entrate derivanti dalle nuove sanzioni pecuniarie correlate all’attuazione del regolamento in parola. Per altro la stessa relazione tecnica evidenzia come tali entrate non siano state quantificate per ragioni prudenziali, essendo le stesse associate a un regime sanzionatorio di nuova istituzione. In proposito, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, appare necessario chiarire se il quadro degli adempimenti riconducibili alle suddette autorità di vigilanza del mercato, poiché coerente con le funzioni istituzionali già attribuite alle stesse a legislazione vigente, possa essere realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria, senza far ricorso quindi alle entrate derivanti dal nuovo apparato sanzionatorio posto che tali entrate non appaiono idonee per essere utilizzate a copertura di nuovi oneri sia perché di ammontare incerto sia perché esse potrebbero affluire agli enti interessati anche in esercizi finanziari successivi a quelli in cui gli oneri si manifestano.
129 Ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022.