Obblighi del fabbricante nel Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR): una guida pratica
Il Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR) attribuisce al fabbricante la responsabilità primaria di immettere sul mercato UE solo prodotti sicuri. Questo impone di eseguire un’analisi dei rischi, redigere un fascicolo tecnico e garantire la piena tracciabilità di ogni articolo. La conformità è un obbligo inderogabile. È cruciale notare che anche un importatore o un distributore che commercializza un prodotto apponendovi il proprio nome o marchio è considerato a tutti gli effetti un fabbricante, assumendone i medesimi obblighi e responsabilità.
Chi è il fabbricante secondo il Regolamento?
Identificare correttamente la figura del fabbricante nella catena di fornitura è un passaggio di importanza strategica. Il GPSR non si limita a un aggiornamento normativo, ma ridefinisce questo ruolo, attribuendogli responsabilità dirette e non delegabili per garantire la sicurezza dei consumatori. Un’errata interpretazione può esporre l’azienda a gravi rischi di non conformità.
Il “fabbricante” è definito come:
qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona.
È fondamentale notare che la responsabilità non si limita a chi appone il marchio, ma include anche chiunque ‘fa progettare o fabbricare’ il prodotto, estendendo gli obblighi a committenti che esternalizzano la produzione.
Questa definizione estende la figura del produttore ben oltre la produzione materiale del bene, includendo altri operatori economici che, con una semplice azione commerciale, ne assumono tutti gli oneri legali.
Quando un importatore o un distributore diventa fabbricante?
L’implicazione più significativa della definizione di fabbricante nel Regolamento è l’estensione della responsabilità ad altri operatori della filiera. L’articolo 13 del regolamento è inequivocabile: un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio è considerato un fabbricante a tutti gli effetti e, di conseguenza, deve adempiere a tutti i requisiti previsti dall’articolo 9.
Il principio stabilito dall’articolo 13 è chiaro: un importatore o un distributore che appone il proprio brand su un prodotto è legalmente equiparato al produttore come se gestisse l’intero processo produttivo.
Un esempio pratico chiarisce la portata di questa norma. Immaginiamo un’azienda italiana (l’importatore) che commissiona la produzione di articoli in Cina per poi commercializzarli in Europa con il proprio marchio.
Ai fini del Regolamento, l’azienda italiana è il fabbricante. Questo scenario è coerente con le procedure di controllo descritte nella Circolare n. 16/2025 dell’Agenzia delle Dogane, secondo cui la merce, una volta arrivata in dogana, può essere soggetta a “controlli doganali”. In tale scenario, sarà l’importatore a dover dimostrare la conformità e la sicurezza del prodotto, fornendo tutta la documentazione tecnica richiesta, proprio come se fosse il produttore effettivo.
Questa responsabilità ampliata si traduce in una serie di adempimenti specifici e non delegabili, che costituiscono il cuore della diligenza richiesta dal Regolamento.
Gli obblighi principali del fabbricante
I requisiti dell’articolo 9 costituiscono il nucleo della responsabilità del fabbricante per garantire che solo prodotti sicuri raggiungano il consumatore. Ignorare anche uno solo di questi punti non solo viola la legge, ma espone l’azienda a rischi concreti come blocchi in dogana, ordini di ritiro e sanzioni, con un impatto diretto sulla continuità operativa.
- Garantire la sicurezza del prodotto: il fabbricante deve assicurare che i prodotti siano progettati e fabbricati in conformità con il requisito generale di sicurezza, come definito dall’articolo 5 del GPSR. Questo significa che un prodotto, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, non deve presentare rischi, o solo rischi minimi compatibili con un elevato livello di protezione.
- Eseguire l’analisi dei rischi e redigere il fascicolo tecnico: è obbligatorio condurre un’analisi interna dei rischi e preparare una documentazione tecnica (fascicolo tecnico) che deve essere tenuta a disposizione delle autorità. La documentazione deve contenere almeno una descrizione generale del prodotto e le sue caratteristiche essenziali per valutarne la sicurezza. Per approfondire le metodologie e i requisiti, è possibile consultare la pagina dedicata all’analisi dei rischi secondo il GPSR.
- Assicurare la tracciabilità: il produttore deve apporre sul prodotto un numero di tipo, lotto, serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione. Se le dimensioni o la natura del prodotto non lo permettono, queste informazioni devono essere riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento. La tracciabilità è fondamentale per consentire ritiri e richiami rapidi e mirati in caso di problemi di sicurezza.
- Indicare le proprie informazioni di contatto: è necessario indicare in modo chiaro il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale e l’indirizzo elettronico. Queste informazioni devono essere apposte sul prodotto, sull’imballaggio o in un documento allegato, per garantire un punto di contatto unico e rintracciabile per le autorità di vigilanza e per i consumatori.
- Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza: quando necessario, il prodotto deve essere accompagnato da chiare istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro in cui viene venduto, per mitigare i rischi residui e garantire un utilizzo corretto e consapevole del prodotto.
- Adottare misure correttive: se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, deve agire immediatamente. Le azioni richieste includono l’adozione di misure correttive efficaci (come il ritiro dal mercato o il richiamo del prodotto), l’informazione diretta ai consumatori e la notifica tempestiva alle autorità di vigilanza competenti tramite il portale Safety Business Gateway.
Domande frequenti (FAQ)
1. Non produco materialmente i beni, appongo solo il mio marchio su prodotti importati. Sono considerato un fabbricante ai sensi del Regolamento?
Sì. Secondo l’articolo 3(8) e l’articolo 13, chiunque commercializzi un prodotto con il proprio nome o marchio assume tutte le responsabilità legali del fabbricante. Questo vale indipendentemente da chi abbia materialmente prodotto il bene.
2. Cosa deve contenere il fascicolo tecnico?
In base all’articolo 9(2), il fascicolo tecnico deve contenere come minimo: una descrizione generale del prodotto, le sue caratteristiche essenziali per valutarne la sicurezza e un elenco delle eventuali norme europee o di altri elementi tecnici (come standard o buone prassi) che sono stati applicati per soddisfare il requisito generale di sicurezza.
3. Devo redigere una “Dichiarazione di Conformità GPSR” per i miei prodotti?
No. A differenza di altre normative di armonizzazione (es. Marcatura CE), il GPSR non prevede una “Dichiarazione di Conformità” formale. Il documento chiave che il fabbricante deve redigere e conservare per dimostrare la diligenza e la conformità del prodotto è il fascicolo tecnico.
4. Cosa devo fare concretamente se scopro che un prodotto che ho già venduto è pericoloso?
L’articolo 9(8) delinea una procedura chiara e obbligatoria. Si deve:
- Adottare immediatamente le misure correttive necessarie, come il ritiro dal mercato o il richiamo del prodotto dai consumatori.
- Informare direttamente i consumatori del rischio.
- Notificare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato tramite il portale Safety Business Gateway, fornendo tutti i dettagli sul rischio e sulle azioni intraprese.
5. Anche per un prodotto molto semplice è obbligatoria l’analisi dei rischi?
Sì. L’obbligo generale di sicurezza (articolo 5) e i conseguenti obblighi del fabbricante (articolo 9), tra cui l’analisi dei rischi interna, si applicano a tutti i prodotti di consumo che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento, indipendentemente dalla loro complessità. Ogni prodotto immesso sul mercato deve essere stato valutato per garantire che sia sicuro.
6. Sono un importatore e faccio produrre in Cina merce con il mio brand: cosa devo pretendere dal mio fornitore?
Se si commercializza un prodotto con il proprio marchio, l’importatore è considerato il fabbricante a tutti gli effetti. Questo significa che l’importatore ha la responsabilità primaria di immettere sul mercato UE solo prodotti sicuri. Dal fornitore cinese si deve pretendere la documentazione necessaria per poter redigere il fascicolo tecnico ed eseguire l’analisi dei rischi, attività a carico dell’importatore divenuto fabbricante.
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