Sanzioni GPSR in Italia: D.Lgs. 78/2026 e nuovo art. 112 Codice del Consumo

Sanzioni GPSR in Italia: D.Lgs. 78/2026 e nuovo art. 112 Codice del Consumo

Il quadro sanzionatorio italiano per il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti è ora definito dal D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026 ed entrato in vigore il 16 maggio 2026.

Il decreto modifica il Codice del Consumo e sostituisce l’art. 112, introducendo sanzioni penali e amministrative per gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione prodotti pericolosi, non cooperano con le autorità o violano gli obblighi del GPSR.

La sanzione più rilevante riguarda i prodotti pericolosi: arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 10.000 a 100.000 euro, con aumento fino a 150.000 euro se il prodotto presenta un rischio grave, ai sensi dell’art. 112, comma 1, Codice del Consumo, come sostituito dal D.Lgs. 78/2026.

Ing. Antonio Gargasole

AUTORE: ING. ANTONIO GARGASOLE

Consulente esperto in conformità prodotti no-food.

20 anni di esperienza diretta nella Grande Distribuzione europea.

Supporto le aziende nella prevenzione di rischi, contestazioni e sanzioni.

Cosa cambia con il D.Lgs. 78/2026

Il D.Lgs. 78/2026 non recepisce il GPSR, perché il Regolamento (UE) 2023/988 è direttamente applicabile negli Stati membri dal 13 dicembre 2024. Il decreto serve invece ad adeguare il Codice del Consumo al nuovo quadro europeo, individuando regole nazionali di coordinamento, vigilanza e sanzione.

La modifica più importante per le imprese è la sostituzione dell’art. 112 del Codice del Consumo. Da questo articolo derivano le sanzioni applicabili in Italia agli operatori economici che violano l’obbligo generale di sicurezza, gli obblighi di cooperazione, gli obblighi del Capo III del GPSR o i provvedimenti dell’autorità di vigilanza.

Il decreto interviene anche sull’ambito di applicazione del Titolo I della Parte IV del Codice del Consumo. L’art. 102 stabilisce che le regole nazionali si applicano ai prodotti definiti dal GPSR, inclusi quelli venduti online o tramite altri canali di vendita a distanza, nei limiti in cui non esistano disposizioni specifiche dell’Unione sulla sicurezza del prodotto.

  • Ambito di applicazione: il nuovo art. 102 Codice del Consumo collega la disciplina nazionale ai prodotti definiti dal Regolamento (UE) 2023/988 e chiarisce il rapporto con le normative settoriali di armonizzazione.
  • Obblighi degli operatori: il nuovo art. 104 Codice del Consumo richiama l’obbligo generale di sicurezza e gli obblighi del Capo III del GPSR, in funzione del ruolo nella catena di fornitura.
  • Lingua italiana: avvertenze, informazioni di sicurezza, avvisi di richiamo e servizi informativi per i consumatori devono essere in lingua italiana, ai sensi dell’art. 104 Codice del Consumo, come sostituito dal D.Lgs. 78/2026.
  • Safety Business Gateway: l’operatore economico che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto fornito al consumatore sia pericoloso deve notificare le informazioni tramite il portale Safety Business Gateway, secondo il nuovo art. 110-bis Codice del Consumo.
  • Autorità e controlli: Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di Finanza hanno accesso al sistema Safety Gate, ai sensi dell’art. 107, comma 3, Codice del Consumo, come sostituito dal D.Lgs. 78/2026.

Le sanzioni GPSR previste dall’art. 112 Codice del Consumo

Il nuovo art. 112 del Codice del Consumo distingue quattro blocchi sanzionatori. Il primo riguarda la sicurezza sostanziale del prodotto ed è penale. Gli altri riguardano cooperazione, obblighi degli operatori e inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità.

Riferimento Condotta Tipo Sanzione
Art. 112, comma 1, Codice del Consumo Immissione sul mercato o messa a disposizione di prodotti pericolosi in violazione dell’obbligo generale di sicurezza Penale Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 10.000 a 100.000 euro. Se il prodotto presenta rischio grave, l’ammenda può arrivare a 150.000 euro.
Art. 112, comma 2, Codice del Consumo Mancato adempimento agli obblighi di informazione dell’art. 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, GPSR, mancata cooperazione o ostacolo ai controlli Amministrativa Da 4.000 a 40.000 euro.
Art. 112, comma 3, Codice del Consumo Violazione degli obblighi del Capo III del GPSR da parte degli operatori economici, in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura Amministrativa Da 2.500 a 25.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o illecito amministrativo già sanzionato da normativa armonizzata settoriale.
Art. 112, comma 4, Codice del Consumo Inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità di vigilanza del mercato da parte dell’operatore economico o del fornitore di mercato online Penale Ammenda da 3.000 a 30.000 euro, salvo più grave reato o illecito amministrativo settoriale già sanzionato.

Pagamento in misura ridotta e sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative si applica, in quanto compatibile, la Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo l’art. 112, comma 6, Codice del Consumo. Questo incide anche sul pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della stessa legge.

Per esempio, per la violazione degli obblighi del Capo III GPSR sanzionata dall’art. 112, comma 3, Codice del Consumo, l’intervallo edittale è compreso tra 2.500 e 25.000 euro. In termini pratici, il pagamento in misura ridotta va calcolato secondo il criterio previsto dall’art. 16 L. 689/1981, cioè il valore più favorevole tra un terzo del massimo e il doppio del minimo.

Sanzione amministrativa per etichettatura non conforme.

Con il precedente quadro nazionale, il pagamento in misura ridotta per una violazione riconducibile all’etichettatura non conforme poteva essere pari a 1.032 euro, cioè il doppio del minimo edittale di 516 euro.

Con il nuovo art. 112, comma 3, Codice del Consumo, come sostituito dal D.Lgs. 78/2026, la violazione degli obblighi del Capo III GPSR può comportare una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro. Il pagamento in misura ridotta, calcolato come doppio del minimo edittale ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, sale quindi a 5.000 euro, salvo diversa qualificazione del caso concreto.

Rapporto con i prodotti marcati CE e con le normative settoriali

Il GPSR non sostituisce le normative di armonizzazione dell’Unione applicabili a specifiche categorie di prodotto. Per i prodotti soggetti a requisiti di sicurezza dell’Unione, il nuovo art. 102, comma 3, Codice del Consumo prevede che la disciplina nazionale collegata al GPSR si applichi solo agli aspetti e ai rischi non coperti da tali requisiti.

Questo punto è importante per prodotti elettrici, apparecchiature radio, giocattoli, DPI, macchine, batterie e altri prodotti coperti da regole specifiche. In questi casi non si deve sommare automaticamente ogni sanzione: occorre verificare quale norma disciplina il rischio o l’obbligo contestato.

Il nuovo art. 112, commi 3 e 4, Codice del Consumo contiene inoltre una clausola di specialità. Le sanzioni GPSR per violazione degli obblighi del Capo III e per inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità non si applicano quando il fatto è già reato o illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o adeguamento della normativa armonizzata dell’Unione indicata nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2019/1020.

Chi è più esposto al rischio sanzionatorio

Il nuovo art. 112 Codice del Consumo usa la formula “operatore economico”. La valutazione non riguarda quindi solo il fabbricante in senso stretto, ma il ruolo effettivamente svolto nella catena di fornitura.

Fabbricanti e importatori

Fabbricanti e importatori sono normalmente i soggetti più esposti, perché incidono direttamente sulla progettazione, sulla scelta del prodotto, sulla documentazione tecnica, sull’identificazione del responsabile e sull’immissione nel mercato dell’Unione. Per i prodotti non armonizzati, la documentazione tecnica e l’analisi interna dei rischi previste dal GPSR sono strumenti centrali per dimostrare che il prodotto è stato valutato prima della vendita.

Distributori e negozianti

I distributori devono agire con la dovuta attenzione rispetto agli obblighi applicabili. In termini pratici, questo significa controllare almeno gli elementi visibili e documentali ragionevolmente verificabili, come identificazione dell’operatore responsabile, avvertenze, informazioni in lingua italiana e coerenza generale del prodotto.

Quando un distributore mette a disposizione un prodotto pericoloso, il rischio non è solo formale. Il nuovo art. 112, comma 1, Codice del Consumo colpisce l’operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi.

Marketplace online e vendita a distanza

Il D.Lgs. 78/2026 include espressamente i prodotti venduti online o tramite altri canali di vendita a distanza nell’ambito del nuovo art. 102 Codice del Consumo. Inoltre, il nuovo art. 112, comma 4, cita anche il fornitore di mercato online rispetto alla mancata ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità di vigilanza.

Safety Business Gateway, Consumer Safety Gateway e Safety Gate

Il nuovo art. 110-bis Codice del Consumo disciplina il ruolo dei portali europei. L’operatore economico che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto fornito al consumatore sia pericoloso deve usare il Safety Business Gateway per notificare il rischio, le misure correttive già adottate e, se disponibile, la quantità di prodotti ancora in circolazione.

I consumatori e le altre parti interessate possono invece segnalare prodotti potenzialmente rischiosi tramite il Consumer Safety Gateway. Le autorità di vigilanza devono dare adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale, dopo la verifica della Commissione europea.

Per i prodotti a rischio grave, il nuovo art. 110 Codice del Consumo prevede la notifica delle misure correttive tramite Safety Gate senza indebito ritardo e comunque entro quattro giorni lavorativi dall’adozione della misura da parte delle autorità di vigilanza.

Prodotti immessi prima del 13 dicembre 2024

Il D.Lgs. 78/2026 inserisce una disposizione transitoria nel Codice del Consumo. Il nuovo art. 113, comma 1-bis, consente la messa a disposizione dei prodotti rientranti nella Direttiva 2001/95/CE, conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.

Questa previsione non trasforma automaticamente ogni giacenza in prodotto conforme. Occorre poter dimostrare che il prodotto era effettivamente già immesso sul mercato prima del 13 dicembre 2024 e che era conforme alla disciplina allora applicabile.

Cosa verificare in azienda

Il nuovo quadro sanzionatorio rende necessario distinguere tra tre livelli: sicurezza sostanziale del prodotto, obblighi documentali e informativi, gestione delle comunicazioni con le autorità. Una verifica efficace non dovrebbe limitarsi all’etichetta, ma partire dal ruolo dell’azienda nella catena di fornitura e dal tipo di prodotto commercializzato.

  • verificare se il prodotto è coperto da normativa armonizzata specifica o se ricade principalmente nel GPSR;
  • controllare documentazione tecnica, analisi dei rischi, tracciabilità e informazioni dell’operatore responsabile;
  • verificare che avvertenze, informazioni di sicurezza e istruzioni destinate al consumatore siano in italiano;
  • definire una procedura interna per incidenti, reclami, richiami, ritiri e notifiche tramite Safety Business Gateway;
  • preparare un criterio di risposta documentata in caso di richiesta dell’autorità di vigilanza.

Domande frequenti (FAQ)

Quando sono entrate in vigore le sanzioni GPSR in Italia?

Il D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2026, ed è entrato in vigore il 16 maggio 2026, ai sensi dell’art. 7 del decreto.

Qual è la sanzione più grave prevista dal nuovo art. 112 del Codice del Consumo?

Per l’immissione o la messa a disposizione di prodotti pericolosi, il nuovo art. 112, comma 1, Codice del Consumo prevede l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 10.000 a 100.000 euro. Se il prodotto presenta un rischio grave, la pena pecuniaria può aumentare fino alla metà, quindi fino a 150.000 euro.

La mancata ottemperanza a un provvedimento dell’autorità è una sanzione amministrativa?

No. Il nuovo art. 112, comma 4, Codice del Consumo, come sostituito dal D.Lgs. 78/2026, prevede un’ammenda da 3.000 a 30.000 euro. Si tratta di una fattispecie penale, salvo più grave reato o illecito amministrativo settoriale già sanzionato.

Il GPSR si applica anche ai prodotti coperti da marcatura CE?

Il GPSR si applica ai prodotti coperti da requisiti di sicurezza dell’Unione solo per gli aspetti e i rischi non coperti da tali requisiti, secondo l’art. 102, comma 3, Codice del Consumo, come sostituito dal D.Lgs. 78/2026. Per le violazioni già sanzionate da normative armonizzate settoriali occorre valutare la clausola di specialità prevista dall’art. 112, commi 3 e 4.

I prodotti immessi prima del 13 dicembre 2024 possono ancora essere venduti?

Sì, è consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nella Direttiva 2001/95/CE, conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, secondo l’art. 113, comma 1-bis, Codice del Consumo, inserito dal D.Lgs. 78/2026.

Serve supporto per valutare il rischio sanzionatorio dei vostri prodotti?

Un controllo preventivo permette di distinguere tra non conformità formali, rischi sostanziali e obblighi documentali da correggere prima di un controllo.

La verifica può partire da un singolo prodotto, da una famiglia merceologica o da una procedura interna di gestione GPSR.