Decreto batterie 29/2026: le nuove regole per la conformità e la gestione del fine vita in Italia

11 Mar , 2026 - Regolamenti UE,Batterie,Sicurezza prodotti

Decreto batterie 29/2026: le nuove regole per la conformità e la gestione del fine vita in Italia
Decreto Batterie 29/2026: Regole di Conformità in Italia

D.Lgs 29/2026 definisce l’adeguamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542, introducendo un rigido sistema sanzionatorio (fino a 150.000 euro) e nuovi obblighi di tracciabilità.

Per gli operatori economici la conformità richiede ora un presidio documentale in lingua italiana e l’iscrizione al nuovo registro nazionale. Il presidio della documentazione tecnica è la prima linea di difesa contro i blocchi doganali e le sanzioni amministrative.

Ing. Antonio Gargasole

AUTORE: ING. ANTONIO GARGASOLE

Consulente esperto in conformità prodotti no-food.

20 anni di esperienza diretta nella Grande Distribuzione europea.

Aiuto le aziende a prevenire rischi e sanzioni.

Il D.Lgs 29/2026 non deve essere interpretato come un mero adempimento burocratico, bensì come il pilastro normativo che stabilisce l’architettura dei controlli e delle sanzioni in Italia per il settore delle batterie.

Recependo il Regolamento (UE) 2023/1542, il decreto impone una visione integrata della compliance: dalla progettazione alla gestione del fine vita.

Il mancato presidio della catena del valore non comporta solo rischi legali, ma mette a repentaglio la continuità operativa in un mercato europeo sempre più interconnesso e regolamentato.

Il tavolo nazionale batterie e la struttura di controllo

L’Art. 4 istituisce il “Tavolo nazionale batterie”, un organo consultivo dove siedono rappresentanti di MIMIT, MASE, Salute, Infrastrutture e Interno, insieme a enti tecnici come CEI, ISPRA e ACCREDIA.

La struttura di controllo istituzionale è formata da:

  • Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) funge da autorità di notifica per la valutazione della conformità e vigila sulla sicurezza dei prodotti;
  • Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) coordina la gestione dei rifiuti e la Responsabilità estesa del produttore (EPR).

Questa architettura assicura che il monitoraggio copra l’intero ciclo di vita del prodotto.

Obblighi degli operatori economici

1. Obblighi generali e di comunicazione

  • Dichiarazione di conformità UE: la dichiarazione di conformità UE per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato (o messe in servizio) in Italia deve essere redatta o tradotta in lingua italiana.
  • Marcatura CE: deve essere apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Se le caratteristiche della batteria non lo consentono, deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Deve inoltre essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se richiesto.
  • Dovere di diligenza: gli operatori economici devono adottare e mantenere strategie di dovuta diligenza (proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attività) per individuare, prevenire e mitigare i rischi effettivi e potenziali legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e all’immissione in commercio delle batterie. In caso di inosservanza, l’autorità di vigilanza può imporre misure correttive o, in casi estremi, limitare, proibire o ritirare le batterie dal mercato.

2. Obblighi per fabbricanti e importatori

  • Indicazione dei recapiti: sia i fabbricanti che gli importatori devono indicare i propri recapiti in forma chiara, leggibile e in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.
  • Indirizzi web non sufficienti: l’indicazione di un indirizzo web sul prodotto o sull’imballaggio non esenta il fabbricante e l’importatore dal fornire i recapiti fisici e le informazioni prescritte dal Regolamento UE.

3. Obblighi per il rappresentante autorizzato

Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, il rappresentante autorizzato è tenuto a fornire una copia del proprio mandato redatta in lingua italiana.

4. Obblighi specifici per i “produttori” (ovvero chi immette per la prima volta batterie sul mercato nazionale):

  • Iscrizione al Registro: i produttori sono obbligati a iscriversi per via telematica al Registro nazionale dei produttori di batterie presso la Camera di Commercio competente prima di immettere batterie sul mercato.
  • Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): sui produttori grava la responsabilità estesa per le batterie immesse sul mercato nazionale. Devono finanziare e organizzare (in forma individuale o tramite sistemi collettivi/consorzi) la raccolta separata, il trasporto e il trattamento dei rifiuti di batterie.
  • Raggiungimento dei target di raccolta: i produttori, individualmente o tramite sistemi collettivi, devono conseguire specifici obiettivi percentuali di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e per mezzi di trasporto leggeri, con scadenze progressive (es. 63% per le portatili entro fine 2027, 73% entro fine 2030).
  • Garanzia finanziaria: al momento dell’immissione di una batteria sul mercato, il produttore deve prestare un’adeguata garanzia finanziaria destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti in caso di inosservanza degli obblighi o cessazione dell’attività

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio del decreto 29/2026 è progettato per essere dissuasivo, eliminando qualsiasi beneficio economico derivante dall’elusione delle norme sulla sostenibilità.

  • Da 36.000 a 120.000 euro:
    • Per il produttore o il sistema collettivo che non organizza il sistema di raccolta e ritiro dei rifiuti di batterie.
    • Per il produttore che immette sul mercato batterie senza essere iscritto al Registro nazionale dei produttori.
  • Da 10.000 a 150.000 euro:
    • Per l’operatore economico che immette sul mercato batterie prive dei simboli obbligatori (raccolta differenziata, metalli pesanti) o sprovviste di idonea dichiarazione di conformità CE.
    • Per l’operatore economico che non rimuove le non conformità entro il termine stabilito dall’autorità o non rispetta gli obblighi relativi al dovere di diligenza.
  • Da 5.000 a 100.000 euro:
    • Per l’operatore economico che immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni sulle sostanze chimiche, ai requisiti di impronta di carbonio, agli obblighi sul contenuto riciclato o ai requisiti minimi di prestazioni e durabilità.
  • Da 2.400 a 24.000 euro:
    • Per i sistemi individuali/collettivi che non aderiscono al Centro di coordinamento batterie.
    • Per i titolari di impianti di trattamento non iscritti allo specifico registro.
    • Per i soggetti (produttori, impianti, sistemi) che non comunicano i dati obbligatori alle autorità (la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione è solo inesatta o incompleta).
  • Da 650 a 2.500 euro:
    • Per i fornitori di piattaforme online (e-commerce) che consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi normativi.
  • Da 40 a 200 euro (per ciascun rifiuto di batteria):
    • Per il distributore che non effettua il ritiro gratuito dei rifiuti di batterie dai consumatori (anche nei casi di vendita con consegna a domicilio) o che non consegna i rifiuti ritirati ai soggetti autorizzati.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa devo fare se importo batterie già marcate CE da un altro paese UE?

Bisogna assicurarsi che il fabbricante abbia assolto gli obblighi tecnici. Come importatore, resta comunque obbligatorio iscriversi al Registro nazionale italiano e garantire che istruzioni e informazioni sulla sicurezza siano disponibili in lingua italiana prima della messa in vendita.

La traduzione in italiano della dichiarazione di conformità è sempre obbligatoria?

Sì: l’Art. 13 stabilisce che per le batterie immesse sul mercato nazionale, la dichiarazione di conformità UE deve essere redatta o tradotta in lingua italiana. È una responsabilità inderogabile dell’operatore economico che mette il prodotto a disposizione in Italia.

Qual è il termine per l’iscrizione al nuovo Registro nazionale produttori?

I soggetti già iscritti devono adeguarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della data di apertura del nuovo portale elettronico. I nuovi operatori devono completare l’iscrizione prima di immettere batterie sul mercato per la prima volta.

Cosa rischia un distributore che non gestisce correttamente i rifiuti di batteria?

Il distributore rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200 per ciascun rifiuto di batteria non ritirato gratuitamente o non consegnato correttamente ai sistemi di raccolta previsti dalla norma.

Posso gestire autonomamente i rifiuti delle batterie che immetto sul mercato?

Sì, istituendo un sistema individuale. E’ necessario presentare un progetto descrittivo al MASE, dimostrando efficienza, trasparenza e capacità di coprire l’intero territorio nazionale per raggiungere gli obiettivi di raccolta fissati dal Regolamento.

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Sono a disposizione anche per una conversazione informale e senza impegno.


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