Aggiornamenti EUDR

23 Ott , 2025 - Regolamenti UE,EUDR

Aggiornamenti EUDR

Le novità EUDR in breve

Scadenza Principale Confermata: Contrariamente alle voci circolate il 23 Settembre scorso, la proposta della Commissione Europea del 21 ottobre 2025 conferma la scadenza del 30 dicembre 2025 per l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115 EUDR alle grandi e medie imprese.

Non c’è stato alcun rinvio generalizzato.

Sgravi per i piccoli produttori: Viene introdotta una nuova categoria di “micro e piccoli operatori primari” (es. agricoltori, silvicoltori) di paesi a basso rischio. Per loro, la scadenza è posticipata al 30 dicembre 2026 e l’obbligo di due diligence viene sostituito da una dichiarazione semplificata una tantum.

Semplificazione per la filiera a valle: gli operatori a valle della filiera non dovranno più presentare una propria dichiarazione di dovuta diligenza se il prodotto ne è già coperto a monte. Tuttavia, rimarranno pienamente responsabili della tracciabilità, dovendo raccogliere e trasmettere i codici identificativi delle dichiarazioni.

Ing. Antonio Gargasole

AUTORE: ING. ANTONIO GARGASOLE

Consulente esperto in conformità prodotti no-food.

20 anni di esperienza diretta nella Grande Distribuzione europea.

Aiuto le aziende a prevenire rischi e sanzioni.

Un cambio di rotta inatteso sul Regolamento Deforestazione

Contrariamente alle notizie circolate un mese fa su un rinvio di un anno, il 21 ottobre 2025 la Commissione Europea ha presentato una proposta mirata che, pur confermando l’impianto generale del Regolamento sulla Deforestazione (EUDR), ne semplifica in modo significativo l’attuazione. Questa mossa strategica mira a bilanciare l’ambizione ambientale del regolamento con la necessità di garantire una sostenibilità operativa per le imprese, rispondendo alle preoccupazioni emerse negli ultimi mesi.

La decisione della Commissione è maturata a seguito di analisi che hanno evidenziato due criticità principali:

  • un carico amministrativo eccessivo per alcune categorie di operatori
  • il rischio di un sovraccarico del sistema informatico centrale.

Cosa cambia in concreto?

La proposta della Commissione si articola su tre pilastri fondamentali, ciascuno con implicazioni pratiche precise per le diverse categorie di operatori economici coinvolti nella filiera.

La scadenza del 30 Dicembre 2025 è stata rinviata?

No. Il punto più importante è la conferma della scadenza principale. Per le grandi e medie imprese, l’obbligo di conformità al regolamento EUDR resta fissato al 30 dicembre 2025. Qualsiasi ipotesi di rinvio generalizzato è stata ufficialmente smentita.

Tuttavia, la proposta introduce un periodo di transizione per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni. Le ispezioni e l’applicazione delle misure correttive da parte delle autorità competenti inizieranno a partire dal 30 giugno 2026. Nel periodo tra il 30 dicembre 2025 e il 30 giugno 2026, le autorità competenti potranno comunque emettere avvertimenti (warnings) e raccomandazioni alle aziende per sanare eventuali non conformità.

Micro e Piccoli Operatori Primari

La Commissione ha introdotto una nuova categoria per alleggerire il carico sui produttori più piccoli. Rientrano nella definizione di “micro e piccolo operatore primario” le persone fisiche o le micro/piccole imprese situate in paesi classificati a “basso rischio” che producono direttamente le materie prime (es. silvicoltori che raccolgono legname).

Per questi soggetti sono previste due importanti agevolazioni:

  • Proroga della scadenza: l’applicazione degli obblighi EUDR è posticipata di un anno, al 30 dicembre 2026.
  • Semplificazione burocratica: l’obbligo di presentare una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) per ogni transazione è sostituito da una “dichiarazione semplificata una tantum” da inserire nel sistema informatico. Questa dichiarazione copre tutte le vendite future dell’operatore, che sarà tenuto ad aggiornarla solo in caso di modifiche sostanziali alle informazioni fornite (es. aggiunta di nuovi terreni). La dichiarazione genera un “identificativo di dichiarazione” univoco che accompagnerà i prodotti lungo tutta la filiera.

Cosa cambia per produttori e retailer a valle della filiera?

Per evitare duplicazioni burocratiche e ridurre il carico sul sistema IT, la proposta concentra la responsabilità della presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul primo operatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione Europea (tipicamente l’importatore).

Di conseguenza, gli operatori a valle non-PMI (es. grandi aziende manifatturiere che trasformano materie prime già importate o catene di vendita al dettaglio) non devono più presentare una nuova DDS per i prodotti che acquistano. I loro obblighi si concentrano ora sulla tracciabilità e diventano:

  • Rimanere registrati nel sistema informativo EUDR.
  • Raccogliere e trasmettere i numeri di riferimento delle DDS presentate a monte o gli identificativi di dichiarazione dei piccoli produttori, garantendo la piena continuità della catena di tracciabilità.

Questo sposta il focus strategico per le aziende a valle: dalla presentazione di dichiarazioni multiple alla gestione e verifica dei dati di tracciabilità provenienti dai fornitori a monte.

Impatto specifico: cosa significa per chi importa e vende prodotti in legno?

Per meglio comprendere le conseguenze operative di queste novità, la tabella seguente confronta gli obblighi prima e dopo la proposta del 21 ottobre 2025.

Attore della Filiera Obbligo Precedente (Impianto Originario EUDR) Nuovo Obbligo (Post-Proposta Ottobre 2025)
Importatore di Legname (Grande Impresa) Presentare una DDS completa per ogni lotto di legname immesso sul mercato UE. Scadenza 30/12/2025. Invariato. Deve presentare una DDS completa per ogni immissione sul mercato UE. Scadenza confermata al 30/12/2025.
Piccolo Silvicoltore di un Paese UE (“basso rischio”) Presentare una DDS completa per il legname venduto. Scadenza 30/06/2026 (come PMI). Presentare una dichiarazione semplificata una tantum che genera un identificativo. Scadenza posticipata al 30/12/2026. (Obiettivo: ridurre l’onere amministrativo per i piccoli produttori a basso rischio)
Produttore di Mobili (non-PMI) che acquista legname già sul mercato UE Presentare una propria DDS per i mobili messi in commercio. Scadenza 30/12/2025. Non deve più presentare una nuova DDS. Deve raccogliere e trasmettere il numero di riferimento della DDS dell’importatore. (Obiettivo: evitare duplicazioni e ridurre il carico sul sistema IT)
Catena Retail (non-PMI) che vende oggetti in legno Presentare una propria DDS per i prodotti venduti al consumatore. Scadenza 30/12/2025. Non deve più presentare una nuova DDS. Deve garantire la tracciabilità raccogliendo e passando il riferimento della DDS a monte. (Obiettivo: evitare duplicazioni e ridurre il carico sul sistema IT)

Le ragioni del cambiamento: stabilità del sistema IT e riduzione della burocrazia

Queste modifiche non rappresentano un indebolimento degli obiettivi ambientali dell’EUDR. Al contrario, sono un’ottimizzazione pragmatica del processo di attuazione, guidata da due ragioni principali.

  • Sovraccarico del sistema informatico: i documenti della Commissione rivelano che le proiezioni sul numero di dichiarazioni, specialmente quelle provenienti dagli attori a valle della filiera, hanno mostrato un carico previsto sul sistema IT “molto più elevato del previsto”. Per garantire la stabilità e l’operatività del sistema, era necessario ridurre drasticamente il numero di transazioni, concentrando gli obblighi di dichiarazione sul primo punto di ingresso nel mercato UE.
  • Riduzione degli oneri amministrativi: questa proposta si inserisce in un’agenda più ampia della Commissione volta a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, in particolare per le PMI, al fine di sostenere la competitività europea.

Scadenze chiave

  • 30 Dicembre 2025: Data di applicazione degli obblighi EUDR per le grandi e medie imprese.
  • 30 Giugno 2026: Inizio delle ispezioni e dell’applicazione delle misure correttive da parte delle autorità competenti per le grandi e medie imprese.
  • 30 Dicembre 2026: Data di applicazione degli obblighi EUDR (in forma semplificata) per i micro e piccoli operatori primari di paesi a basso rischio.

Domande Frequenti (FAQ)

Questo aggiornamento significa che il Regolamento EUDR è meno severo?
No, gli obiettivi fondamentali di lotta alla deforestazione e di tracciabilità completa dei prodotti rimangono invariati. Le modifiche sono di natura procedurale e mirano a rendere l’implementazione più efficiente e sostenibile dal punto di vista amministrativo e tecnologico, non a ridurre l’ambizione del regolamento. La responsabilità della conformità lungo la filiera è pienamente mantenuta.
Sono un’azienda che produce oggetti in legno e importo la materia prima da un fornitore extra-europeo. Cosa devo fare?
L’azienda si configura come Operatore responsabile della prima immissione del prodotto (il legno) sul mercato UE. È pertanto soggetta agli obblighi di dovuta diligenza più stringenti.
  • Implementare un sistema di dovuta diligenza, compresa la valutazione e la mitigazione del rischio.
  • Presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) nel sistema informatico EUDR.
  • Tracciabilità e registrazione: tenere un registro delle DDS per almeno cinque anni. Inoltre, ottenere e comunicare i numeri di riferimento DDS (o gli identificativi di dichiarazione) ai successivi operatori a valle o commercianti.
Le disposizioni si applicano dal 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, mentre per le micro e piccole imprese l’applicazione è differita al 30 dicembre 2026.
Sono un’azienda che produce oggetti in legno e acquisto la materia prima da un importatore europeo. Cosa devo fare?
In questo caso l’obbligo principale non è più quello di presentare una nuova Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) per i prodotti finiti. Sarà necessario assicurarsi di ricevere, registrare e trasmettere ai clienti il numero di riferimento della DDS fornita dall’importatore a monte, mantenendo la continuità della tracciabilità.
Quando queste modifiche diventeranno definitive?
La proposta del 21 ottobre 2025 deve ora essere discussa e adottata formalmente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. La Commissione ha invitato i colegislatori ad adottare la proposta rapidamente, preferibilmente entro la fine del 2025, per dare certezza giuridica alle imprese prima della scadenza principale.
Autore: Ing. Antonio Gargasole · Ultimo aggiornamento:

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