D.Lgs. 176/2026 sul diritto alla riparazione: obblighi dal 22 ottobre 2026
Il 22 ottobre 2026 entra in vigore il D.Lgs. 176/2026, che attua in Italia la direttiva (UE) 2024/1799 sulla riparazione dei beni. Il decreto aggiunge al Codice del consumo un titolo dedicato alla riparazione. Per undici gruppi di prodotti, dalle lavatrici agli smartphone, il fabbricante deve riparare il bene su richiesta del consumatore. L’obbligo riguarda i difetti che non rientrano nella garanzia legale del venditore. Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea, l’obbligo passa al rappresentante autorizzato nell’Unione, in sua assenza all’importatore e, se non c’è un importatore, al distributore.
Il D.Lgs. 176/2026 modifica anche la garanzia legale con regole che valgono per i contratti conclusi dal 31 luglio 2026. Le violazioni degli obblighi sulla riparazione sono punite con una sanzione da € 5.000 a € 50.000 ciascuna. Le accerta l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
- In vigore dal
- 22 ottobre 2026
- Norma
- D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176che modifica il Codice del consumo
- Garanzia legale
- Nuove regoleper i contratti conclusi dal 31 luglio 2026
- Sanzioni sulla riparazione
- Da € 5.000 a € 50.000per ciascuna violazione (limiti raddoppiati nei casi di particolare gravità o di recidiva)
- Sanzioni sulle garanzie
- Da € 5.000 a € 10.000.000secondo la gravità e la durata della violazione e le condizioni economiche e patrimoniali di chi la commette
- Autorità
- AGCMAutorità garante della concorrenza e del mercato
Che cosa cambia con il D.Lgs. 176/2026?
Il D.Lgs. 176/2026 porta nel diritto italiano le regole europee che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori. La direttiva (UE) 2024/1799 chiedeva agli Stati membri di applicarle dal 31 luglio 2026. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 ed entra in vigore il 22 ottobre 2026.
Il D.Lgs. 176/2026 interviene su quattro piani:
- Un nuovo titolo del Codice del consumo, “Della riparazione dei beni”, con l’obbligo di riparazione del fabbricante, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e le sanzioni
- Le regole sulla garanzia legale di conformità, che tengono conto della riparazione come rimedio
- Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) come punto di contatto per la sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione
- Un Osservatorio nazionale sulla riparazione presso il MIMIT, che raccoglie i dati sul settore e ne segue gli andamenti
Il quadro europeo della direttiva è descritto nella pagina Diritto alla riparazione: Direttiva (UE) 2024/1799 e gli obblighi dal 31 luglio 2026.
Quali prodotti rientrano nell’obbligo di riparazione del D.Lgs. 176/2026?
L’obbligo di riparazione riguarda solo i beni per i quali gli atti dell’Unione europea elencati nel nuovo allegato II-decies del Codice del consumo prevedono specifiche di riparabilità. Sono i requisiti che permettono di riparare un bene, come la facilità di smontaggio e l’accesso a parti di ricambio, informazioni e strumenti per la riparazione. Il D.Lgs. 176/2026 elenca undici atti.
| Prodotto | Atto dell’Unione europea |
|---|---|
| Lavatrici e lavasciuga biancheria per uso domestico | Reg. (UE) 2019/2023 |
| Lavastoviglie per uso domestico | Reg. (UE) 2019/2022 |
| Apparecchi di refrigerazione | Reg. (UE) 2019/2019 |
| Display elettronici | Reg. (UE) 2019/2021 |
| Apparecchiature di saldatura | Reg. (UE) 2019/1784 |
| Aspirapolvere | Reg. (UE) n. 666/2013 |
| Server e prodotti di archiviazione dati | Reg. (UE) 2019/424 |
| Telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet | Reg. (UE) 2023/1670 |
| Asciugabiancheria per uso domestico | Reg. (UE) 2023/2533 |
| Beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri | Reg. (UE) 2023/1542 |
| Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico | Reg. (UE) 2024/1103 |
L’obbligo vale per questi beni nella misura in cui l’atto di riferimento prevede le specifiche di riparabilità. Per i prodotti fuori dall’elenco l’obbligo di riparazione non opera. Le regole sul modulo europeo di informazioni sulla riparazione e quelle sulla garanzia legale valgono invece per tutti i beni acquistati dai consumatori.
L’elenco segue l’evoluzione delle regole europee. Quando l’allegato II della direttiva viene modificato, un decreto del MIMIT adegua l’allegato II-decies. Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, ultimi dell’elenco, sono stati aggiunti all’elenco della direttiva con la direttiva delegata (UE) 2026/74.
Chi deve riparare e a quali condizioni?
L’obbligo spetta al fabbricante e riguarda i difetti che si verificano o si manifestano fuori dalla responsabilità del venditore per la garanzia legale. Il Codice del consumo rinvia alla definizione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, il Reg. (UE) 2024/1781, secondo cui il fabbricante è:
“la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio”
Un’impresa che fa fabbricare un bene all’estero e lo vende con il proprio marchio è quindi il fabbricante del bene.
Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea, l’obbligo passa ad altri soggetti in quest’ordine:
- Il rappresentante autorizzato del fabbricante nell’Unione europea
- L’importatore del bene, se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato
- Il distributore del bene, se non c’è un importatore
Il soggetto obbligato può affidare la riparazione a un terzo, per esempio a un centro di assistenza. Secondo la direttiva, chi affida la riparazione a terzi resta comunque responsabile dell’obbligo.
Il D.Lgs. 176/2026 fissa le condizioni della riparazione:
- È eseguita gratuitamente o a un prezzo ragionevole
- È eseguita entro un tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende possesso del bene, lo riceve o vi ha accesso
- Per la durata della riparazione il fabbricante può fornire in uso un bene sostitutivo gratuitamente o a un costo ragionevole
- Se la riparazione è impossibile, il fabbricante non è obbligato a riparare e può offrire al consumatore un bene ricondizionato
Il D.Lgs. 176/2026 non indica importi né giorni per il prezzo e il tempo ragionevoli. Il consumatore resta libero di rivolgersi a qualsiasi riparatore.
È nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda le regole sulla riparazione, vi deroghi o ne modifichi gli effetti. Il riparatore può invece offrire condizioni più favorevoli al consumatore.
Quali altri obblighi riguardano ricambi, prezzi e informazioni?
Accanto alla riparazione, il D.Lgs. 176/2026 introduce altri obblighi per i beni dell’elenco:
- I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti li offrono a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione
- Il soggetto obbligato alla riparazione rende accessibili i prezzi indicativi della normale riparazione tramite un sito web ad accesso libero
- Il soggetto obbligato mette a disposizione gratuitamente informazioni chiare e facilmente accessibili sui propri servizi di riparazione almeno per tutta la durata dell’obbligo
- I fabbricanti non possono rifiutare la riparazione per il solo fatto che il bene è già stato riparato da altri
I fabbricanti non possono usare clausole contrattuali, hardware o software che impediscono la riparazione, salvo fattori legittimi e oggettivi, come la protezione della proprietà intellettuale. In particolare non possono impedire ai riparatori indipendenti l’uso di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o stampate in 3D. Il divieto vale per le parti conformi ai requisiti di legge (per esempio sulla sicurezza dei prodotti) o alle norme sulla proprietà intellettuale.
Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea e non ha un rappresentante autorizzato nell’Unione, ricadono sull’importatore l’obbligo di riparazione, l’accesso ai prezzi indicativi tramite un sito web ad accesso libero e le informazioni sui servizi di riparazione.
Cosa cambia per la garanzia legale con il D.Lgs. 176/2026?
Le modifiche alla garanzia legale di conformità si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026. Valgono quindi anche per le vendite concluse fra il 31 luglio e il 21 ottobre 2026, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 176/2026. Riguardano tutti i beni venduti ai consumatori, non solo quelli dell’elenco.
Le novità sono quattro:
- Accanto a durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, la riparabilità entra fra le caratteristiche che il bene deve avere per essere conforme. Conta se è ordinariamente presente in un bene dello stesso tipo e il consumatore può ragionevolmente aspettarsela
- Se il venditore ripara il bene come rimedio al difetto di conformità, il periodo di responsabilità del venditore si estende una volta di dodici mesi
- Prima di fornire il rimedio, il venditore informa il consumatore del diritto di scegliere fra riparazione e sostituzione e dell’eventuale estensione di dodici mesi
- Durante la riparazione il venditore può fornire gratuitamente un bene sostitutivo da restituire, anche ricondizionato. Su richiesta esplicita del consumatore può sostituire il bene difettoso con un bene ricondizionato
L’estensione non trasforma la garanzia legale in una garanzia di tre anni per ogni vendita, perché scatta solo quando il rimedio è la riparazione. Gli strumenti europei che informano il consumatore sulla garanzia legale e sulla garanzia commerciale di durabilità, cioè l’avviso e l’etichetta armonizzati, sono descritti nella pagina sulla garanzia legale e commerciale.
Chi controlla e quali sanzioni prevede il D.Lgs. 176/2026?
L’AGCM accerta le violazioni d’ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, ne vieta la continuazione e ne elimina gli effetti.
Per gli obblighi sulla riparazione la sanzione è:
- Da € 5.000 a € 50.000 per ciascuna violazione, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali di chi la commette
- Da € 10.000 a € 100.000 nei casi di particolare gravità o di recidiva, perché i limiti minimo e massimo raddoppiano
La sanzione riguarda fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e riparatori. Si applica alle violazioni delle regole sul modulo europeo, sulle informazioni sui servizi di riparazione e sull’obbligo di riparazione, compresi gli obblighi su ricambi, prezzi indicativi e ostacoli alla riparazione descritti sopra. Non si applica se il fatto costituisce reato o viola le norme del Codice sulle pratiche commerciali e sulla pubblicità, che seguono le proprie regole.
Per la garanzia legale e le garanzie commerciali il D.Lgs. 176/2026 aggiunge al Codice del consumo una norma sanzionatoria, che per accertamento e sanzioni rinvia alle regole previste per le pratiche commerciali scorrette. La sanzione è:
- Da € 5.000 a € 10.000.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali di chi la commette
- Fino al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri interessati, quando la sanzione è inflitta nell’ambito della cooperazione fra le autorità europee di tutela dei consumatori (€ 2.000.000 se il dato sul fatturato non è disponibile)
Cosa sono il modulo europeo e la piattaforma per la riparazione?
Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è un documento che il riparatore può fornire al consumatore prima del contratto di riparazione. Non è obbligatorio. Se il riparatore lo fornisce, valgono alcune regole:
- È fornito su un supporto durevole e gratuitamente, salvo i costi della diagnostica necessaria a individuare il difetto e stimare il prezzo, di cui il consumatore va informato
- Indica in modo chiaro e comprensibile prezzo, tempi e condizioni della riparazione
- Le condizioni restano invariate per trenta giorni, salvo un periodo più lungo concordato
- Se il consumatore le accetta entro la validità, il riparatore esegue la riparazione a quelle condizioni
Se il riparatore non esegue la riparazione accettata, il consumatore ha diritto al rimborso dei costi di diagnostica.
La sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione nasce con l’attivazione della piattaforma da parte della Commissione europea. Vi si possono registrare riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Per i consumatori l’uso è gratuito. Il MIMIT è il punto di contatto con la Commissione e monitora i dati della sezione nazionale per rilevare e rimuovere le informazioni non valide.
Domande frequenti (FAQ)
Da quando valgono gli obblighi del D.Lgs. 176/2026?
Gli obblighi sulla riparazione valgono dal 22 ottobre 2026, data di entrata in vigore del decreto. Le modifiche alla garanzia legale si applicano invece ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
Il diritto alla riparazione vale per tutti i prodotti?
No. L’obbligo di riparazione del fabbricante riguarda solo gli undici gruppi di prodotti dell’allegato II-decies del Codice del consumo. Le modifiche alla garanzia legale e le regole sul modulo europeo valgono invece per tutti i beni acquistati dai consumatori.
Un importatore può essere obbligato a riparare?
Sì. Con il D.Lgs. 176/2026, se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea e non ha un rappresentante autorizzato nell’Unione, l’obbligo ricade sull’importatore. Se l’impresa fa fabbricare il bene e lo vende con il proprio marchio, è essa stessa il fabbricante.
La garanzia legale diventa di tre anni?
No. Il periodo di responsabilità del venditore si estende una volta di dodici mesi solo quando il venditore ripara il bene come rimedio al difetto di conformità. Prima del rimedio il venditore informa il consumatore di questa possibilità.
Il consumatore deve rivolgersi al centro di assistenza del fabbricante?
No. Per i beni dell’elenco, fermo restando l’obbligo di riparazione del fabbricante, il consumatore può rivolgersi a qualsiasi riparatore. Il fabbricante non può impedire ai riparatori indipendenti l’uso di parti di ricambio conformi ai requisiti di legge, salvo fattori legittimi e oggettivi.
Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è obbligatorio?
No. Il riparatore sceglie se fornirlo. Se lo fornisce, le condizioni indicate restano valide per trenta giorni e il riparatore le rispetta se il consumatore le accetta.
Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 176/2026?
Per le regole su riparazione, ricambi, prezzi indicativi, informazioni e modulo europeo la sanzione va da € 5.000 a € 50.000 per ciascuna violazione. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti raddoppiano. Per la garanzia legale e le garanzie commerciali la sanzione va da € 5.000 a € 10.000.000. In entrambi i casi accerta le violazioni l’AGCM.
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Sono a disposizione anche per una conversazione informale e senza impegno.

