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Asserzioni ambientali: obblighi dal 27 settembre 2026 (D.Lgs. 30/2026)

Asserzioni ambientali corrette con un'etichetta adesiva sulla confezione di un prodotto, accanto a una foglia verde

Dal 27 settembre 2026 le asserzioni ambientali rivolte ai consumatori seguono regole più severe. Il D.Lgs. 30/2026 recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo. Da questa data sono vietate in ogni caso le asserzioni ambientali generiche senza un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Lo stesso vale per le etichette di sostenibilità non certificate e non stabilite da autorità pubbliche e per le affermazioni di neutralità climatica basate sulla compensazione delle emissioni.

Le regole valgono anche per i prodotti già fabbricati o già a scaffale, perché non è previsto un periodo transitorio. Per le sole confezioni dei beni durevoli, la circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) indica orientativamente sei mesi per l’adeguamento, se l’impresa prova la data di produzione o di immissione sul mercato. Dal 27 settembre 2026 restano comunque dovute misure correttive ragionevoli e proporzionate.

Si applica dal
27 settembre 2026
Norma
D.Lgs. 30/2026che modifica il Codice del consumo
Scorte
Nessun periodo transitorioPer le confezioni dei beni durevoli la circolare MIMIT indica orientativamente sei mesi
Sanzioni
da € 5.000 a € 10.000.000applicate dall’AGCM
Ing. Antonio Gargasole

AUTORE: ING. ANTONIO GARGASOLE

Consulente esperto in conformità prodotti no-food.

20 anni di esperienza diretta nella Grande Distribuzione europea.

Aiuto le aziende a prevenire rischi e sanzioni.

Cosa cambia dal 27 settembre 2026 per le asserzioni ambientali?

Dal 27 settembre 2026 ogni impresa che comunica con i consumatori deve rispettare regole più precise quando presenta un beneficio ambientale del prodotto. Le asserzioni ambientali, spesso chiamate anche green claims, sono disciplinate dal Codice del consumo nella parte sulle pratiche commerciali scorrette. Il D.Lgs. 30/2026 aggiorna quella parte e si applica da questa data.

Per le asserzioni ambientali il decreto interviene su quattro piani:

  • nuove definizioni, fra cui asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione
  • cinque nuove pratiche considerate ingannevoli in ogni caso, su asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità e requisiti di legge presentati come vantaggio
  • nuove azioni ingannevoli da valutare caso per caso, come gli impegni ambientali futuri privi di un piano verificabile
  • nuove informazioni considerate rilevanti quando un’impresa offre un servizio di confronto fra prodotti su caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità

Il decreto aggiunge anche altre pratiche vietate in ogni caso, che riguardano durabilità, riparabilità e aggiornamenti del software. Introduce inoltre nuovi obblighi di informazione sulla garanzia legale. L’avviso armonizzato sulla garanzia legale e l’etichetta della garanzia commerciale di durabilità sono descritti nella pagina dedicata alla garanzia legale e commerciale.

Il testo del decreto era stato anticipato nel novembre 2025, all’esame preliminare del Consiglio dei ministri, nell’articolo Greenwashing e batterie: nuovi decreti nazionali per la transizione verde.

Che cos’è un’asserzione ambientale?

Il Codice del consumo definisce l’asserzione ambientale come:

“nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo”

La definizione è ampia e comprende sia i messaggi espliciti sia quelli impliciti. Un testo sulla confezione, un simbolo, il nome del prodotto o il marchio possono quindi costituire un’asserzione ambientale, se comunicano un beneficio per l’ambiente.

Per i marchi e i nomi di prodotto la valutazione è caso per caso. Termini come “eco”, “green” o “natural” possono costituire un’asserzione ambientale quando, nel contesto, portano il consumatore medio ad associare il prodotto a un beneficio ambientale. La registrazione del marchio non esclude l’applicazione delle regole.

Immagini e colori, come foglie, gocce d’acqua o sfondi verdi, possono comunicare un messaggio ambientale implicito. Da soli non costituiscono un’asserzione generica, che per definizione è scritta o orale. Accostati a un testo o a un logo, invece, possono rientrare nelle regole sulle asserzioni ambientali generiche o sulle etichette di sostenibilità.

Restano fuori dalla definizione le indicazioni obbligatorie per legge, perché la definizione riguarda solo i messaggi di carattere non obbligatorio.

Quali asserzioni ambientali sono vietate in ogni caso?

Fra le pratiche che il decreto aggiunge all’elenco di quelle considerate ingannevoli in ogni caso, cinque riguardano asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità e requisiti di legge presentati come vantaggio. Per queste pratiche non serve dimostrare l’effetto sulla decisione del consumatore, perché la sola presenza della pratica basta a renderla vietata.

Pratica vietataEsempioQuando resta ammessa
Esibire un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione e non stabilita da autorità pubblicheUn bollino “prodotto sostenibile” creato dall’impresa senza controllo di terziL’etichetta è certificata da un sistema conforme o è stabilita da un’autorità pubblica
Formulare un’asserzione ambientale generica senza poter dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti“Ecologico”, “green”, “amico dell’ambiente” senza altra spiegazioneL’impresa dimostra l’eccellenza riconosciuta pertinente, per esempio con l’Ecolabel UE, oppure specifica l’asserzione sullo stesso mezzo
Riferire al prodotto o all’intera attività un’asserzione che riguarda un solo aspetto“Prodotto riciclato” quando solo la confezione contiene materiale riciclatoL’asserzione indica l’aspetto a cui si riferisce
Affermare, sulla base della compensazione delle emissioni, che il prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sui gas a effetto serra“CO2 neutrale” perché l’impresa acquista crediti di carbonioL’asserzione si basa sull’impatto reale del ciclo di vita del prodotto, nella sua catena del valore
Presentare come tratto distintivo un requisito imposto per legge a tutti i prodotti della categoria“RoHS Compliant” come vantaggio del prodottoMai, se l’obbligo vale per tutti i prodotti della categoria. Si può invece comunicare una caratteristica che va oltre l’obbligo, per esempio l’assenza di una sostanza che la legge non vieta

Il divieto può riguardare anche le restrizioni chimiche, per esempio quando si presenta come vantaggio il rispetto di una restrizione del regolamento REACH che vale per tutti i prodotti della categoria.

Quando un’asserzione ambientale generica resta ammessa?

Il Codice del consumo definisce l’asserzione ambientale generica come:

“qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione”

Un’asserzione ambientale generica è ammessa solo se l’impresa può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’asserzione, cioè con il marchio Ecolabel UE, con un marchio ecologico di tipo I ufficialmente riconosciuto negli Stati membri oppure con le migliori prestazioni previste da altre norme dell’Unione. Se invece la specificazione compare in termini chiari ed evidenti sullo stesso mezzo, l’asserzione non è più generica.

Schema: un'asserzione ambientale generica è ammessa se l'impresa dimostra un'eccellenza riconosciuta pertinente (Ecolabel UE, marchio di tipo I, migliori prestazioni secondo altre norme UE). Altrimenti diventa un'asserzione specifica, se è specificata sullo stesso mezzo, e deve essere vera e dimostrabile. In caso contrario è vietata.
Immagine concettuale generata con IA ad uso illustrativo.

L’eccellenza deve riguardare proprio l’aspetto dichiarato. “Efficiente dal punto di vista energetico” può basarsi sull’etichettatura energetica. “Biodegradabile” non può basarsi sull’Ecolabel UE, se i criteri Ecolabel del gruppo di prodotti non contengono requisiti sulla biodegradabilità.

Esempio: “imballaggio amico del clima” è un’asserzione generica. “Il 100% dell’energia usata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili” è un’asserzione specifica, che resta soggetta all’obbligo di essere vera e dimostrabile.

Quando lo spazio è limitato, per esempio su una confezione piccola o su un manifesto, la specificazione deve stare vicino all’asserzione principale, in modo che il consumatore colga il collegamento. Se lo spazio non basta per specificarla, in generale l’asserzione non va fatta.

Cosa serve per esporre un’etichetta di sostenibilità?

Il Codice del consumo definisce l’etichetta di sostenibilità come:

“qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale”

Dal 27 settembre 2026 si può esporre solo un’etichetta stabilita da autorità pubbliche oppure basata su un sistema di certificazione. Il sistema di certificazione deve avere condizioni, compresi i requisiti, accessibili al pubblico e rispettare quattro criteri:

  • è aperto, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori disposti e in grado di rispettarne i requisiti
  • i requisiti sono elaborati dal titolare del sistema in consultazione con esperti e portatori di interessi
  • prevede procedure per le non conformità, con la revoca o la sospensione dell’etichetta
  • il monitoraggio della conformità segue una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e indipendenza, sia dal titolare del sistema sia dall’operatore, si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione europea o nazionali

Secondo le domande e risposte della Commissione europea (indicazioni non vincolanti), titolare del sistema e terzo che controlla devono essere due soggetti giuridici distinti. Per la Commissione, inoltre, le etichette stabilite da autorità pubbliche di paesi terzi sono ammesse solo se basate su un sistema di certificazione.

La Commissione precisa anche che la direttiva non prevede un periodo transitorio per le etichette dopo il 27 settembre 2026. I sistemi che non rispettano i requisiti vanno adeguati, altrimenti le etichette collegate vanno tolte dalle comunicazioni commerciali.

Quali regole valgono per le asserzioni sul clima e sugli impegni futuri?

Un prodotto non può essere presentato come “neutrale per il clima”, “a emissioni compensate” o “a impatto climatico ridotto” se il risultato dipende dalla compensazione delle emissioni. È il caso dei crediti di carbonio acquistati per progetti esterni alla catena del valore del prodotto.

Il divieto non riguarda le asserzioni ambientali basate sull’impronta reale del prodotto lungo il suo ciclo di vita, che vanno dimostrate con una valutazione del ciclo di vita. È ammesso anche indicare un “impatto di CO2 ridotto”, se la specificazione compare sullo stesso mezzo e il risultato deriva da miglioramenti reali dei processi produttivi.

Il divieto riguarda le asserzioni sul prodotto. Le asserzioni ambientali basate sulla compensazione a livello di impresa non rientrano in questo divieto, ma restano soggette alle regole generali sulle pratiche ingannevoli. L’impresa può comunicare i propri investimenti in progetti ambientali, compresi i crediti di carbonio, se lo fa in modo trasparente e non ingannevole.

Le asserzioni ambientali su prestazioni future, come l’obiettivo di azzerare le emissioni entro una certa data, possono essere considerate ingannevoli, con una valutazione caso per caso, se non poggiano su impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili. Servono:

  • un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e scadenze precise
  • le risorse assegnate per attuarlo
  • la verifica periodica di un terzo indipendente, con esiti messi a disposizione dei consumatori

Secondo la Commissione europea, piano ed esiti possono essere resi accessibili anche con un codice QR sulla confezione, che rimanda al sito dell’impresa.

Cosa succede ai prodotti già a magazzino?

Le nuove regole valgono anche per i prodotti fabbricati, ordinati, distribuiti o già a scaffale prima del 27 settembre 2026, perché non riguardano l’immissione del prodotto sul mercato ma il modo in cui il prodotto è presentato al consumatore. Né la direttiva né il decreto prevedono un periodo transitorio.

Linea del tempo: 24 marzo 2026, entrata in vigore del D.Lgs. 30/2026. 27 settembre 2026, applicazione delle nuove regole anche ai prodotti già fabbricati o a scaffale, con correzione di asserzioni online, pubblicità e materiale promozionale. Orientativamente sei mesi, secondo il MIMIT, per adeguare le confezioni dei beni durevoli fabbricati o immessi prima, con la prova della data.
Immagine concettuale generata con IA ad uso illustrativo.

Le autorità nazionali di tutela dei consumatori, riunite nella rete di cooperazione CPC (Consumer Protection Cooperation), hanno indicato in un’intesa comune non vincolante le misure che, a seconda dei casi, si attendono dalle imprese:

  • rimuovere o correggere le asserzioni ambientali online
  • aggiornare la pubblicità e il materiale promozionale
  • adeguare le confezioni future e i nuovi ordini
  • coprire o correggere le asserzioni ambientali con etichette adesive, dove è appropriato e possibile
  • esporre informazioni correttive nel punto vendita, anche online, dove è appropriato e possibile
  • coordinarsi con i fornitori e con gli altri operatori della catena
  • conservare la documentazione delle azioni svolte e delle loro date

Quando le scorte creano difficoltà transitorie reali e specifiche, nella fase iniziale le autorità possono graduare i controlli e privilegiare la richiesta di correzioni rispetto alla sanzione. In questi casi possono anche non chiedere la distruzione o il richiamo dei prodotti. In questa fase l’intesa indica gli ambiti che le autorità possono esaminare in particolare:

  • le asserzioni ambientali già oggetto di interventi delle autorità o di linee guida
  • le asserzioni ambientali online
  • le pratiche più dannose per i consumatori
  • le asserzioni fuori dalla confezione e i materiali di marketing
  • i prodotti con durata più breve o con rotazione di magazzino più rapida
  • i prodotti per i quali non si attendono difficoltà transitorie

Per i beni durevoli, la circolare del MIMIT del 27 agosto 2026 indica che l’adeguamento delle confezioni può avvenire orientativamente in sei mesi, se l’impresa prova che il prodotto è stato fabbricato o immesso sul mercato prima del 27 settembre 2026. L’indicazione non riguarda il materiale promozionale e le informazioni online, da adeguare dal 27 settembre 2026, né le asserzioni ambientali già scorrette con le regole precedenti. La circolare è un’indicazione applicativa e non modifica la data di applicazione del decreto.

Chi controlla e quali sanzioni sono previste?

In Italia vigila l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può vietare la pratica commerciale scorretta e applicare sanzioni. L’Autorità può chiedere all’impresa le prove dei dati dichiarati. Se la prova manca o è insufficiente, i dati si considerano inesatti.

Le sanzioni previste dal Codice del consumo sono:

  • da € 5.000 a € 10.000.000, secondo la gravità e la durata della violazione e le condizioni economiche dell’impresa
  • nelle azioni coordinate fra le autorità europee, fino al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri interessati (€ 2.000.000 se il dato sul fatturato non è disponibile)

Nel quantificare la sanzione, l’Autorità considera anche le azioni adottate dall’impresa per attenuare il danno o porvi rimedio. Alle sanzioni si aggiungono i costi delle correzioni su confezioni e materiali, che fanno parte dei costi della non conformità.

Quali comunicazioni rientrano nelle nuove regole?

Le regole si applicano a ogni comunicazione commerciale rivolta al consumatore, in qualsiasi forma. Rientrano quindi:

  • la confezione e il prodotto stesso, compresi nome, marchio e grafica
  • le schede prodotto del sito e dei marketplace
  • cataloghi, volantini, espositori e materiali per il punto vendita
  • la pubblicità su stampa, radio, televisione e canali social
  • le etichette di sostenibilità e i loghi esposti su questi supporti

Le regole valgono per tutte le pratiche commerciali rivolte ai consumatori del mercato dell’Unione, qualunque sia l’origine del prodotto o dell’impresa. Un’asserzione proposta da un fornitore extra UE fa parte della comunicazione commerciale verso il consumatore quando compare sulla confezione o nella scheda di vendita. Per questo segue le stesse regole.

Domande frequenti (FAQ)

Le nuove regole valgono anche fra imprese?

Solo in parte. Le regole riguardano le pratiche commerciali verso i consumatori. Il Codice del consumo estende la tutela contro le pratiche commerciali scorrette ai rapporti con le microimprese, ma per le microimprese la pubblicità ingannevole e comparativa resta disciplinata dal D.Lgs. 145/2007. Lo stesso D.Lgs. 145/2007 si applica negli altri rapporti fra imprese.

Una foglia verde sulla confezione è un’asserzione ambientale?

Può esserlo, se nel contesto comunica un beneficio ambientale. Da sola non è un’asserzione generica, perché l’asserzione generica è scritta o orale. Accostata a un testo sulla sostenibilità o a un logo, invece, può rientrare nelle regole sulle asserzioni ambientali generiche o essere percepita come un’etichetta di sostenibilità.

Un marchio con “eco” nel nome deve essere cambiato?

Non in automatico. Se il nome crea nel consumatore un’associazione ambientale, l’asserzione va specificata sullo stesso mezzo oppure sostenuta da un’eccellenza riconosciuta. La registrazione del marchio non esclude l’applicazione delle regole.

Si può scrivere “ecologico” su un detergente con Ecolabel UE?

No, se il detergente è una miscela etichettata secondo il regolamento CLP. Il CLP vieta in etichetta indicazioni come “ecologico” o “non tossico”, anche per i prodotti con Ecolabel UE. Le altre regole di etichettatura dei detergenti sono descritte nella pagina sul nuovo regolamento detergenti.

Le indicazioni obbligatorie sulla confezione sono asserzioni ambientali?

No. La definizione riguarda solo i messaggi di carattere non obbligatorio, quindi le indicazioni imposte dalla legge seguono le proprie regole, come quelle previste per l’etichettatura degli imballaggi. Diventano asserzioni ambientali i messaggi volontari aggiunti alla confezione, per esempio una percentuale di materiale riciclato.

I sei mesi indicati dal MIMIT valgono anche per il sito e per la pubblicità?

No. L’indicazione riguarda l’adeguamento delle confezioni dei beni durevoli prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026. Dal 27 settembre 2026 restano dovute le misure ragionevoli e proporzionate, per esempio l’adeguamento del materiale promozionale e delle informazioni online.

Le asserzioni ambientali presenti prima del 27 settembre 2026 erano lecite?

Non necessariamente. Le regole sulle pratiche commerciali scorrette si applicavano già alle asserzioni ambientali ingannevoli. Le asserzioni ambientali già scorrette con le regole precedenti non beneficiano di alcuna tolleranza sulle scorte.

Serve supporto per verificare le asserzioni ambientali dei vostri prodotti?

Una verifica preventiva di confezioni, schede prodotto e materiali promozionali distingue le asserzioni ambientali da togliere da quelle che si possono specificare e documentare.

La verifica può partire da un singolo prodotto o da una linea di prodotti.

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