Novità normative in pillole
Novità normative sui prodotti di consumo non alimentari, in sintesi e con la fonte ufficiale.
Sostanze chimiche
REACH: limiti al PFHxA in abbigliamento, calzature, cosmetici e altri prodotti dal 10 ottobre 2026
Il regolamento (UE) 2024/2462 aggiunge all’allegato XVII del REACH la voce 79 sull’acido perfluoroesanoico (PFHxA), sui suoi sali e sulle sostanze correlate. Sono sostanze correlate quelle per le quali si ritiene, in base alla struttura molecolare, che possano degradarsi o trasformarsi in PFHxA. I limiti, misurati in materiali omogenei, sono 25 ppb per la somma di PFHxA e sali e 1.000 ppb per la somma delle sostanze correlate. Dal 10 ottobre 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in concentrazione pari o superiore anche a uno solo di questi limiti:
- Nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli usati nell’abbigliamento e nei relativi accessori destinati al pubblico
- Nelle calzature destinate al pubblico
- Nella carta e nel cartone usati come materiali a contatto con gli alimenti
- Nelle miscele destinate al pubblico
- Nei prodotti cosmetici
Dal 10 ottobre 2027 gli stessi limiti valgono per gli altri prodotti tessili, cuoio, pellicce e pelli destinati al pubblico. Le restrizioni del 2026 e del 2027 non si applicano:
- Ai dispositivi che rientrano nel regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
- Ai dispositivi che rientrano nel regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
- Ai prodotti tessili utilizzati nel settore delle costruzioni
- Ai dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati a proteggere da questi rischi di categoria III:
- Sostanze e miscele pericolose per la salute
- Agenti biologici nocivi
- Radiazioni ionizzanti
- Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
- Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di −50 °C o inferiore
- Scosse elettriche e lavoro sotto tensione
- Ferite da proiettile o da coltello
La restrizione del 2026 non riguarda gli articoli e le miscele immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2026. Quella del 2027 non riguarda gli articoli immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2027.
Atto:Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, allegato, voce 79, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 settembre 2024
Inquinanti organici persistenti: clorpirifos vietato dal 30 settembre 2026
Il clorpirifos entra fra le sostanze vietate del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP). Dal 30 settembre 2026 sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del clorpirifos, allo stato puro, in miscele o in articoli, senza deroghe specifiche. Il divieto non si applica al clorpirifos presente come contaminante non intenzionale in tracce, fino a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso). In base all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1021, per gli articoli prodotti entro il 30 settembre 2026 il divieto non si applica per sei mesi. Il divieto non si applica neppure al clorpirifos presente negli articoli già in uso al 30 settembre 2026.
Atto:Regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione, allegato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 settembre 2026
Biocidi: quattro principi attivi non approvati per alcuni tipi di prodotto dal 23 luglio 2026
Con due decisioni di esecuzione adottate a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 la Commissione non approva quattro principi attivi esistenti per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto indicati:
- Terbutrina (n. CE 212-950-5, n. CAS 886-50-0) nel tipo di prodotto 9
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, BIT (n. CE 220-120-9, n. CAS 2634-33-5) nel tipo di prodotto 9
- Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione, TMAD (n. CE 226-408-0, n. CAS 5395-50-6) nel tipo di prodotto 12
- Il principio attivo generato in situ dal cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio (n. CE 248-595-8, n. CAS 27668-52-6) nei tipi di prodotto 2, 7 e 9
I tipi di prodotto sono quelli dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012:
- 2, disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali
- 7, preservanti per pellicole
- 9, preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati
- 12, preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
Le due decisioni sono in vigore dal 23 luglio 2026. Dopo una decisione di non approvazione, uno Stato membro può continuare ad applicare il proprio regime sulla messa a disposizione dei biocidi sul mercato fino a dodici mesi dopo la data della decisione e sul loro uso fino a diciotto mesi dopo (articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012). Per gli articoli trattati con biocidi che contengono questi principi attivi, l’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), ammette l’immissione sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione, se ogni principio attivo dei biocidi usati era in fase di valutazione al 1° settembre 2016 per il tipo di prodotto pertinente, era oggetto di una domanda di approvazione presentata entro quella data oppure è approvato per quel tipo di prodotto e uso o incluso nell’allegato I.
Atti:decisioni di esecuzione (UE) 2026/1420 (articoli 1 e 2 e allegato) e 2026/1424 (considerando 1 e 4 e articoli 1 e 2) della Commissione, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 luglio 2026
REACH: 2,4-dinitrotoluene vietato negli articoli dopo il 10 maggio 2027
Il regolamento (UE) 2026/859 aggiunge la voce 83 all’allegato XVII del REACH, l’elenco delle restrizioni. Dopo il 10 maggio 2027 è vietato immettere sul mercato o usare il 2,4-dinitrotoluene negli articoli destinati al pubblico o a utilizzatori professionali, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso. Gli utilizzatori professionali sono i lavoratori e i lavoratori autonomi che operano fuori dai siti industriali. Sono esclusi, fra gli altri:
- I giocattoli del regolamento (UE) 2025/2509
- I dispositivi medici
- Gli articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti
Per i microgeneratori di gas dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e degli attuatori del cofano e per i pezzi di ricambio destinati ai veicoli a motore il divieto si applica dall’11 maggio 2029. Il divieto non riguarda gli articoli immessi sul mercato dell’Unione prima dell’11 maggio 2027.
Atto:Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, allegato, voce 83, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 aprile 2026
Norme armonizzate
Una norma armonizzata dà la presunzione di conformità ai requisiti che copre dalla data in cui il suo riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Giocattoli: tre norme EN 71 armonizzate dal 14 settembre 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/2032 aggiunge tre norme all’elenco delle norme armonizzate della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli:
- EN 71-4:2020+A1:2025, set sperimentali per chimica e attività connesse
- EN 71-15:2025, formammide nei materiali per giocattoli in schiuma
- EN 71-16:2025, ritardanti di fiamma al fosforo clorurato (TCEP, TCPP, TDCP) nei materiali per giocattoli
Dal 14 settembre 2026 i giocattoli conformi a queste norme sono presunti conformi ai requisiti che le norme coprono. Il riferimento della versione precedente, EN 71-4 2020, è ritirato dal 14 marzo 2028.
Atto:Decisione di esecuzione (UE) 2026/2032 della Commissione, articolo 2 e allegato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 settembre 2026
Approfondimento:Sicurezza giocattoli: dalla marcatura CE al futuro Passaporto Digitale
Apparecchiature radio: 13 norme armonizzate aggiunte all’elenco dal 7 settembre 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/2003 aggiunge 13 norme, nuove, rivedute o modificate, all’elenco delle norme armonizzate della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. Dal 7 settembre 2026 le apparecchiature conformi a queste norme sono presunte conformi ai requisiti essenziali che le norme coprono. Fra le norme più vicine ai prodotti di consumo:
- EN 50566:2017, con le modifiche A1:2023 e A2:2025, sui campi elettromagnetici prodotti dai dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l’uso da parte della popolazione (30 MHz – 6 GHz)
- EN 303 354 V1.2.1 sugli amplificatori e sulle antenne attive per la ricezione di trasmissioni TV negli edifici residenziali
- EN 300 440-2 V3.1.1 sulle apparecchiature di radiodeterminazione per il tracciamento della posizione da 2,4 GHz a 2,4835 GHz
- EN 301 489-13 V2.1.1 sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio della banda per uso civile e delle apparecchiature ausiliarie
La EN 301 489-13 non dà la presunzione di conformità per le emissioni sotto 9 kHz né, se si applica il punto 6 della norma, per il requisito di compatibilità elettromagnetica dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva. Dal 7 marzo 2028 sono ritirati i riferimenti di cinque versioni precedenti, fra cui la EN 50566:2017 con la sola modifica A1:2023 e la EN 303 354 V1.1.1.
Atto:Decisione di esecuzione (UE) 2026/2003 della Commissione, articoli 1 e 3 e allegato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 settembre 2026
Macchine: 67 norme armonizzate aggiunte all’elenco dal 7 settembre 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 inserisce 67 norme, nuove, rivedute o modificate, nell’elenco delle norme armonizzate della direttiva macchine 2006/42/CE. La decisione è in vigore dal 7 settembre 2026. Fra le norme più vicine ai prodotti di consumo:
- Tredici parti delle norme EN IEC 62841 ed EN 62841 su utensili elettrici a motore e apparecchi elettrici per il giardinaggio, per esempio:
- Martelli
- Seghe alternative
- Troncatrici
- Tosaerba
- Decespugliatori
- Soffiatori
- Trituratori
- EN IEC 60335-2-40:2024 su pompe di calore elettriche, condizionatori d’aria e deumidificatori
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, che contiene l’elenco, è abrogata dal 20 gennaio 2027. Da quella data la direttiva 2006/42/CE è abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine.
Atto:Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 della Commissione, articoli 1 e 2 e allegato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 settembre 2026
Scaldacqua a gas: EN 13203-1:2025 armonizzata per la progettazione ecocompatibile e l’etichetta energetica dal 23 luglio 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1717 pubblica il riferimento della norma EN 13203-1:2025, «Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – parte 1: Valutazione della prestazione dell’erogazione di acqua calda». La norma è armonizzata a sostegno di due regolamenti della Commissione:
- Il regolamento (UE) n. 814/2013 sulla progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda
- Il regolamento delegato (UE) n. 812/2013 sull’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari
La decisione è in vigore dal 23 luglio 2026. Secondo l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, richiamato dalla decisione, gli scaldacqua a gas conformi alle norme armonizzate pubblicate sono considerati conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile, il regolamento (UE) n. 814/2013.
Atto:Decisione di esecuzione (UE) 2026/1717 della Commissione, articoli 1 e 2 e allegati I e II, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 luglio 2026
Apparecchi a gas: EN 17476 ed EN 497 senza presunzione di conformità
Con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1750 la Commissione ha deciso di non pubblicare i riferimenti di due norme elaborate per il regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi a gas:
- EN 17476:2021, con la modifica A1:2022, sugli apparecchi a GPL a pressione di vapore con cartuccia orizzontale incorporata nella struttura
- EN 497:2022 sui bruciatori multiuso a GPL per uso all’aperto, per recipienti di cottura con diametro maggiore di 300 mm
Dopo le obiezioni formali di Svezia e Germania, la Commissione ha concluso che le due norme non soddisfano alcuni requisiti essenziali del regolamento. Il regolamento considera conformi ai requisiti essenziali gli apparecchi e gli accessori fabbricati secondo una norma armonizzata il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I riferimenti di queste due norme non sono pubblicati, quindi le norme non danno la presunzione di conformità.
Atto:Decisione di esecuzione (UE) 2026/1750 della Commissione, articolo 1, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 luglio 2026
Passaporto digitale di prodotto: sei norme armonizzate dal 15 luglio 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 pubblica i riferimenti di sei norme armonizzate per il passaporto digitale di prodotto del regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili:
- EN 18216:2026, protocolli di scambio dei dati
- EN 18219:2026, identificativi unici
- EN 18220:2026, supporti dati
- EN 18221:2026, conservazione, archiviazione e persistenza dei dati
- EN 18222:2026, interfacce per programmi applicativi (API) per gestire il ciclo di vita dei passaporti di prodotto e per la ricercabilità
- EN 18223:2026, interoperabilità dei sistemi
Dal 15 luglio 2026 i passaporti conformi a queste norme sono considerati conformi ai requisiti degli articoli 10 e 11 del regolamento, nella misura in cui le norme li coprono (articolo 41, paragrafo 2). L’articolo 10 riguarda i requisiti del passaporto, fra cui il collegamento tramite un supporto dati a un identificativo univoco persistente del prodotto. L’articolo 11 riguarda la progettazione tecnica e il funzionamento, fra cui l’interoperabilità con gli altri passaporti e l’accesso dei soggetti interessati. Il passaporto è richiesto per i prodotti per i quali lo prevedono gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 del regolamento (articolo 9, paragrafo 1).
Atto:Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione, articoli 1 e 2 e allegato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2026
Norme italiane
Macchine: in Parlamento lo schema di decreto che adegua le norme italiane al regolamento (UE) 2023/1230
Il 9 ottobre 2026 il Governo ha trasmesso alla Camera dei deputati lo schema di decreto legislativo che adegua la normativa italiana al regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine (atto del Governo n. 445). Lo schema modifica il decreto legislativo n. 17/2010, che ha recepito la direttiva macchine 2006/42/CE. È uno schema e non è in vigore. Dopo i pareri delle commissioni competenti della Camera e del Senato, il Consiglio dei ministri delibera il testo definitivo. Alla Camera il termine per il parere della commissione Attività produttive è il 18 novembre 2026. Il decreto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 5). Il regolamento si applica in via generale dal 20 gennaio 2027 (articolo 54 del regolamento). Fra le disposizioni dello schema:
- Gli operatori economici forniscono almeno in italiano le istruzioni per l’uso, le informazioni dell’allegato III del regolamento e le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine
- Durante un’attività di sorveglianza del mercato, su richiesta motivata dell’autorità di vigilanza, la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di incorporazione vanno fornite in italiano
- Le autorità di vigilanza del mercato sono il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Il Ministero delle imprese e del made in Italy è l’autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità. ACCREDIA, l’ente unico di accreditamento, valuta gli organismi ai fini dell’autorizzazione e della notifica e controlla quelli notificati
Il nuovo articolo 11-bis del decreto n. 17/2010, inserito dallo schema, prevede che gli organismi già notificati per la direttiva 2006/42/CE presentino l’istanza di transizione al regolamento entro il 20 gennaio 2027. Decorso il termine, le autorizzazioni e le notifiche rilasciate per la direttiva si intendono decadute.
Lo schema riscrive l’articolo 15 del decreto n. 17/2010 e prevede queste sanzioni amministrative:
- Da 10.000 € a 100.000 € per il fabbricante o il mandatario che immette sul mercato o mette in servizio macchine non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato III del regolamento
- Da 10.000 € a 50.000 € per l’operatore economico che non rispetta le prescrizioni del capo II del regolamento sugli obblighi degli operatori economici, secondo il proprio ruolo nella catena di fornitura
- Da 10.000 € a 50.000 € per l’operatore economico che non ottempera ai provvedimenti dell’autorità di vigilanza del mercato
- Da 3.000 € a 30.000 € per l’operatore economico che non coopera con le autorità di vigilanza nell’adottare le misure richieste per i prodotti che presentano un rischio o per le non conformità formali
Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. Le prime tre si applicano salvo che il fatto costituisca reato.
Atto:Schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 445, premesse e articoli 2 e 5, trasmesso alla Camera dei deputati il 9 ottobre 2026
Macchine e attrezzature all’aperto: abolito l’invio della dichiarazione CE di conformità dal 24 ottobre 2026
Il decreto legislativo n. 181/2026 attua la direttiva (UE) 2024/2839 ed entra in vigore il 24 ottobre 2026. Abroga l’articolo 13 del decreto legislativo n. 262/2002 sull’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Con l’abrogazione cade l’obbligo del fabbricante o del mandatario di trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e alla Commissione europea una copia della dichiarazione CE di conformità per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura dell’allegato I immesso in commercio o messo in servizio. Cade anche la sanzione da 1.000 € a 50.000 € per la mancata trasmissione, prevista dall’articolo 15, comma 9. Restano gli altri obblighi del decreto n. 262/2002, fra cui la dichiarazione CE di conformità che accompagna le macchine e attrezzature e la marcatura CE con l’indicazione del livello di potenza sonora garantito.
Atto:Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 181, articolo 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 235, del 9 ottobre 2026
Apparecchiature radio: cavo di ricarica facoltativo dal 1° ottobre 2026
Il decreto n. 161/2026 del Ministro delle imprese e del made in Italy modifica il decreto n. 101/2017, il regolamento sulla sorveglianza e sui controlli delle apparecchiature radio. Il testo introdotto nel 2025 dal decreto n. 115 prevedeva che «Il cavo di ricarica, conforme all’Allegato I-bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza». Il nuovo testo, in vigore dal 1° ottobre 2026, stabilisce che «È lasciata facoltà all’operatore economico se includere il cavo di ricarica conforme al paragrafo 2 della Parte I dell’Allegato I-bis al decreto, nelle confezioni con o senza il dispositivo di ricarica». Il cavo è quello del punto 2 dell’allegato I-bis, parte I, del decreto legislativo n. 128/2016. Secondo quel punto le apparecchiature ricaricabili via cavo devono avere una presa USB tipo C e potersi ricaricare con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2022. Il punto 2 vale per le apparecchiature elencate al punto 1, cioè telefoni cellulari portatili, tablet, fotocamere digitali (escluse quelle progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per la sicurezza e la sorveglianza), cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop. Nelle premesse il Ministro richiama gli orientamenti della Commissione europea per l’interpretazione della direttiva sul caricabatteria standardizzato (C/2024/2997) e riporta che, alla domanda 34, i requisiti dell’articolo 3-bis della direttiva 2014/53/UE non si applicano al cavo di ricarica staccabile.
Atto:Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 21 luglio 2026, n. 161, premesse e articolo 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 215, del 16 settembre 2026
Deforestazione
EUDR: elenco dei prodotti rivisto, saponi e derivati della palma da olio inclusi dal 30 dicembre 2027
Il regolamento delegato (UE) 2026/2102 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR), l’elenco delle materie prime e dei prodotti soggetti agli obblighi di dovuta diligenza. Le modifiche sono in vigore dal 18 settembre 2026. Le 18 voci aggiunte si applicano dal 30 dicembre 2027 e comprendono:
- I saponi da toletta in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo (ex 3401 11 00) e i saponi in altre forme (ex 3401 20) che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio
- Altri prodotti fabbricati usando palma da olio, fra cui oli idrogenati o modificati chimicamente, glicerolo greggio, alcoli grassi, acidi grassi ed esteri, ammine, ammidi, sali di ammonio quaternari, polieteri e altre preparazioni chimiche
- Gli estratti, le essenze e i concentrati di caffè (2101 11 00)
- Le lingue di bovini congelate (ex 0206 21 00)
Escono dall’elenco i cuoi e le pelli di bovini (ex 4101, ex 4104 ed ex 4107), i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (ex 4010) e gli altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita non nominati altrove (ex 4016). Della voce ex 4012 (pneumatici rigenerati o usati, gomme piene o semipiene, battistrada e protettori) restano solo i battistrada per pneumatici (ex 4012 90 30). Gli pneumatici nuovi (ex 4011) non sono toccati e restano nell’elenco. Per la soia escono le fave destinate alla semina. Per i mobili per sedersi restano le sottovoci di legno elencate, senza i sedili per veicoli aerei e per autoveicoli. L’allegato precisa inoltre che il regolamento non si applica:
- Ai rifiuti e ai prodotti usati o di seconda mano, nelle voci in cui è indicato, fra cui molte voci del legno, la pasta di legno, la carta e i mobili di legno
- Ai campioni di valore e quantità trascurabili e ai prodotti destinati a esami, analisi o prove, alle condizioni indicate
- Agli imballaggi usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto e presentati insieme a esso, nelle voci 4401, 4405, 4415, 4416 e 48 per gli imballaggi monouso e nelle voci 4415, 4416 e 48 per quelli riutilizzabili, da quando sono usati a tale scopo
- Agli invii di corrispondenza e ai materiali informativi e di marketing che accompagnano esclusivamente un altro prodotto o sono forniti gratuitamente, nella voce 48
- Ai prodotti di bambù, canne d’India e altri materiali di natura legnosa, alle palme diverse dal genere Elaeis, alla gomma diversa da quella di Hevea brasiliensis e alla gomma sintetica
- In diverse voci, ai prodotti usati per fabbricare medicinali per uso umano o veterinario
Atto:Regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione, articoli 1 e 2 e allegato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 settembre 2026
Approfondimento:Guida al Regolamento EUDR 2023/1115 per importatori e fabbricanti UE
Imballaggi
PPWR: per la Commissione gli imballaggi nel magazzino del distributore sono già immessi sul mercato
Il 21 agosto 2026 la Commissione europea ha risposto all’interrogazione parlamentare P-002934/2026 sulle scorte di imballaggi alla data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), il 12 agosto 2026. La risposta non è un atto normativo. Secondo la Commissione:
- L’imballaggio è immesso sul mercato quando il fabbricante o l’importatore di imballaggi lo mette a disposizione sul mercato per la prima volta
- La vendita di imballaggi o di prodotti imballati dal fabbricante o dall’importatore a un distributore è un’immissione sul mercato, in linea con la «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022
- L’imballaggio che si trova nel magazzino di un distributore è quindi sempre già immesso sul mercato
- Solo gli imballaggi non immessi sul mercato entro il 12 agosto 2026 devono rispettare il PPWR
- Non è obbligatorio distruggere, rifabbricare o rietichettare nemmeno l’imballaggio già prodotto ma non ancora immesso sul mercato prima di quella data. Per i requisiti di etichettatura da rispettare dalla data di applicazione, cioè l’identificazione univoca dell’imballaggio e il nome e l’indirizzo del fabbricante, le informazioni possono essere fornite con un documento di accompagnamento
- Il PPWR non fissa una data limite entro la quale vendere le scorte
L’interrogazione chiedeva anche quali documenti dimostrano che un lotto era già immesso sul mercato. La risposta non affronta questo punto. La Commissione annuncia che inserirà i chiarimenti dati nella risposta in una versione aggiornata delle domande frequenti (FAQ) sul PPWR, senza indicare una data.
Fonte:Risposta della Commissione europea all’interrogazione P-002934/2026, data il 21 agosto 2026 (non disponibile in italiano)
Approfondimento:PPWR 2025/40: gli obblighi sugli imballaggi dal 12 agosto 2026
Vigilanza del mercato
Tessili: impianto di prova dell’Unione designato dal 23 luglio 2026
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1481 designa come impianto di prova dell’Unione per i tessili la direzione generale del Laboratorio chimico generale di Stato, un servizio dell’Autorità indipendente per le entrate pubbliche della Grecia con sede ad Atene. La designazione avviene in base al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato ed è in vigore dal 23 luglio 2026. Il laboratorio fornisce i propri servizi solo:
- Alle autorità di vigilanza del mercato
- Alla rete dell’Unione per la conformità dei prodotti
- Alla Commissione
- Ad altri organismi governativi o intergovernativi
La designazione si riesamina entro il 23 luglio 2031 e poi ogni cinque anni.
Atto:Decisione di esecuzione (UE) 2026/1481 della Commissione, articoli 1 e 2, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 luglio 2026
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